CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24986
Appalto – Pagamento dei contributi previdenziali – Responsabilità solidale – Sanzioni
Rilevato che
Con sentenza del primo aprile 2016 n. 320, la Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente l’appello di Cantiere Nautico F. srl riformando la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva rigettato l’opposizione promossa dal medesimo Cantiere Nautico F. srl al decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’Inps, per la responsabilità solidale di quest’ultima società nel pagamento di contributi ed accessori, corrispondenti all’inadempimento dell’appaltatrice.
A sostegno dei propri assunti, per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello riteneva la non debenza delle sanzioni civili da parte dell’appaltante Cantiere Nautico F. srl nei casi di omissione nel pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’appaltatore. Infatti, ad avviso della Corte del merito, la norma di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, milita nel senso di rafforzare non solo l’obbligazione retributiva a favore dei lavoratori dipendenti dalla società appaltatrice la cui prestazione è volta in favore del committente ma anche l’obbligazione contributiva a favore dell’istituto previdenziale consentendo a quest’ultimo di recuperare i contributi presso un soggetto diverso ma senza che ciò possa giustificare a carico del medesimo committente un accollo automatico anche delle sanzioni civili, le quali seppure sono un “accessorio” del credito contributivo, tuttavia, per la loro finalità punitiva sono applicabili ai soli soggetti che si sono resi inadempienti all’obbligo del versamento contributivo, in quanto la sanzione va a colpire solo i soggetti responsabili di tale inadempimento.
La Corte del merito rileva, altresì, come l’art. 29 comma 2 dlgs. 276 cit. è stato modificato dal DL 5/12 conv. in L. 35/12 e stabilisce che dalla solidarietà resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento e questa modifica non avrebbe fatto altro che rendere più chiara e definita un’esclusione che esisteva già prima di tale previsione, posto che nessuna ratio giustificava l’applicazione di sanzioni a carico di chi non era responsabile dell’inadempimento. Infine, in ordine alla doglianza di Cantiere Nautico F. srl in merito alla sussistenza della decadenza annuale dell’ente previdenziale dalla potestà di riscuotere i contributi
previdenziali e le relative sanzioni, la Corte territoriale riteneva che non si poteva estendere l’efficacia di tale termine, previsto dall’art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276 cit. ad un soggetto terzo, quale l’ente previdenziale, non rinvenendosi elementi ermeneutici né letterali né sistematici per ritenere ridotta la tutela sul versante previdenziale, introducendo un termine prima non previsto.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Cantiere Nautico F. srl resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi a cui resiste l’Inps con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 29 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04, dell’art. 29 comma 2, così come modificato dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296/06, dell’art. 21 del DL 5/12, conv. nella L. 35/12 e dell’art. 11 comma 1, disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per il mancato riconoscimento della solidarietà passiva del committente con l’appaltatore anche nel pagamento delle sanzioni civili per l’inadempimento degli obblighi contributivi, in relazione al periodo 3 gennaio 2006 – 31 agosto 2007.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, Cantiere Nautico F. srl deduce la violazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03 (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per mancata applicazione nei confronti dell’Inps del termine di decadenza annuale, previsto dalla norma di cui alla rubrica.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, Cantiere Nautico F. srl deduce la violazione dell’art. 434 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., laddove la Corte d’appello aveva ritenuto generico il terzo motivo d’appello per la mancata specifica indicazione dei lavoratori che sarebbero rimasti estranei al contratto di appalto e per i quali non era, pertanto, invocabile la debenza della contribuzione previdenziale d assistenziale.
Il motivo del ricorso principale è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 35, comma 28, del d.l. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, applicabile “ratione temporis”, sussiste la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, che, per l’omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva” (Cass. nn. 18259/18, 20849/19).
Inoltre, anche recentemente questa Corte ha statuito che fra l’omissione contributiva e la sanzione vi è un vincolo di interdipendenza funzionale contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento dei contributi (Cass. sez. un. n. 5076/15) e d’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/14 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell’appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell’appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive. Pertanto, la novella dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03 dettata dall’art. 21 del D.L. n. 5 del 2012 (che ha espressamente escluso l’estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l’inadempimento contributivo dell’appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale della successione delle leggi nel tempo, in quanto quest’ultima norma innova espressamente la precedente, non limitandosi ad offrire l’interpretazione di quella già esistente.
Per quanto sopra esposto, la società Cantiere Nautico F. srl è tenuta solidalmente al pagamento anche delle sanzioni civili in favore dell’Inps, per l’inadempimento contributivo della società appaltatrice, relativamente ai lavoratori impegnati nell’appalto in favore della medesima Cantiere Nautico F. srl, per gli anni in contestazione.
Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato, in quanto anche recentemente la S.C. ha ribadito che “In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione” (Cass. n. 18004/19, 22110/19, 41373/21).
Nella specie, sulla base dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995 che fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, l’Inps non era decaduta dalla potestà impositiva per richiedere i contributi oggetto di controversia alla società Cantiere Nautico F. srl. Il secondo motivo di appello incidentale è inammissibile per genericità, essendosi la società ricorrente lamentata di un’errata comprensione del terzo motivo di gravame, relativo alla mancata prova da parte dell’Inps della effettiva prestazione lavorativa di tutti i lavoratori di cui era stata contestata l’omissione, senza riportare testualmente la censura svolta davanti alla Corte d’appello, così da non mettere in condizione questa Corte di verificare la doglianza.
In accoglimento del ricorso principale, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il primo motivo di ricorso incidentale e dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 - Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22395 - In tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, dettata dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 luglio 2019, n. 20413 - La responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappattatore, introdotta dall'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 44 depositata il 19 marzo 2024 - Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 - I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…