CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9719
Tributi – Principio di affidamento del contribuente – Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello – Applicazione a situazione analoga di altro contribuente – Esclusione – Illegittimità
Rilevato che
1. con sentenza n. 38/26/2009 del 19/03/2009 la CTR della Lombardia confermava la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto l’impugnazione della S. s.r.l. in liquidazione avverso l’avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP 2002, relativo alla indebita utilizzazione del regime IVA del margine e a maggiori ricavi risultanti dall’applicazione dello studio di settore;
1.1. per quanto ancora interessa in questa sede, la CTR ha affermato, con riferimento al disposto dell’art. 11, commi 2 e 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, peraltro «posto in essere in data successiva ai fatti per cui è causa», che il Fisco era tenuto a non emettere atti difformi «alla risposta da esso data, in relazione ad un caso del tutto analogo a quello de quo, ed è pacifico che l’appellata si sia adeguata a detta risposta, che ha l’effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dal suo operare nel senso conforme alla risposta»;
poiché, pertanto, la contribuente aveva prestato affidamento alla nota del 24/05/1999, prot. n. 34443/99 della Divisione I, Sezione I, del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, emessa a seguito di interpello di altro contribuente, l’appello veniva rigettato;
2. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia;
3. la S. s.r.l. in liquidazione non si costituiva in giudizio.
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della I. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che l’interpretazione data dalla CTR delle predette norme è contraria al dato letterale ricavabile dalle disposizioni indicate;
1.1. in particolare, si formula il seguente principio di diritto: «in un caso, quale il presente, in cui la società contribuente, impugnando il recupero dell’Iva dovuta su acquisti intracomunitari di auto usate, indebitamente sottoposti al regime del margine, abbia invocato a proprio favore un parere reso dall’Agenzia delle Entrate su di un’istanza resa da altro contribuente, dica codesta Corte se la CTR, quando afferma che l’interpello è vincolante per l’A.F. anche rispetto a soggetti diversi dall’autore del quesito, abbia fatto applicazione di un erroneo principio di diritto, contrario a quello discendente dall’art. 11 L. 212/00, secondo cui la risposta data in sede di interpello spiega effetti solo nei confronti del singolo istante e rispetto al concreto caso prospettato»;
2. il motivo non è fondato;
2.1. il motivo ed il relativo quesito di diritto è costruito con riferimento all’applicazione nel caso di specie dell’art. 11, commi 1 e 2, della I. n. 212 del 2000, così come integrati dalla disciplina regolamentare;
2.2. in realtà, l’interpello è stato proposto al di fuori della disciplina prevista dalla menzionata disposizione perché chiaramente antecedente alla sua entrata in vigore, sicché detta disciplina non può trovare applicazione;
2.3. ciò è reso evidente, del resto, dalla stessa motivazione della CTR, che afferma chiaramente che l’istituto dell’interpello è stato «posto in essere in data successiva ai fatti per cui è causa» e che fonda la sua decisione sul principio di affidamento della S. s.r.l.;
3. con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evidenziando che il quesito sul quale la Direzione regionale delle entrate della Lombardia si era pronunciata non aveva i caratteri richiesti dalla legge per configurare l’interpello in senso tecnico, essendo del tutto generico, e che sullo specifico punto la CTR non aveva assolutamente motivato;
4. il motivo non è fondato per le stesse considerazioni per le quali è stato rigettato il primo motivo;
4.1. l’interpello proposto da un terzo alla Direzione regionale delle entrate e per cui è controversia non ha nulla a che vedere con l’interpello di cui all’art. 11 della I. n. 212 del 2000;
5. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 10 e 11 della I. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., proposto in via gradata, per l’ipotesi di rigetto del primo motivo;
5.1. la ricorrente ritiene l’insussistenza nell’ordinamento vigente di un principio di affidamento del contribuente che abbia dato credito ad affermazioni contenute in un interpello proposto da un terzo alla Direzione regionale delle entrate su questioni simili a quella che lo riguardano;
6. al di là dell’erroneo richiamo a disposizioni che, in quanto entrate in vigore in epoca successiva alla risposta all’interpello fornita dalla Direzione regionale delle entrate, non sono applicabili nel caso di specie,
Il motivo è fondato;
6.1. in effetti, il richiamo del contribuente ad un generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l’affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano;
7. con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. con modif. nella I. 23 marzo 1995, n. 85, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la S. s.r.l. non avrebbe potuto agire secondo l’ordinaria diligenza per il solo fatto di avere confidato nella veridicità dell’annotazione, in fattura, che il precedente passaggio di proprietà dei veicoli acquistati era assoggettato al regime del margine, senza accertare, sulla base della documentazione in suo possesso, se il dante causa rientrasse effettivamente in una delle seguenti categorie: 1) privato consumatore; 2) operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione; 3) soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato di appartenenza; 4) soggetto passivo (nazionale o comunitario) che ha applicato, a sua volta, il regime del margine;
8. con il quinto motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. con modif. nella I. 23 marzo 1995, n. 85, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo onere del contribuente fornire la prova della sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per la fruizione del regime IVA del margine;
9. i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili;
9.1. invero la CTR non ha pronunciato sul merito della questione sottoposta alla propria attenzione, ritenendo la stessa assorbita;
ne consegue che le predette questioni non devono essere riproposte nel giudizio per cassazione, ma, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, le stesse possono essere fatte valere nuovamente davanti al giudice del rinvio;
10. in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, disattesi gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il tèrzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibili il quarto e quinto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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