CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9724
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni fiscali ex Legge n. 408/49, Legge Tupini – Revoca per inadempienza dell’acquirente – Responsabilità solidale del venditore per l’imposta complementare – Esclusione
Svolgimento del processo
Con atto del 15 aprile 1990 l’amministrazione finanziaria adducendo la intervenuta perdita dei benefici fiscali ex legge n. 408/49 legge Tupini, invocati dalle parti in occasione del trasferimento di un’area risalente al 1972, intimava alla soc. C., parte venditrice, il pagamento dell’imposta complementare di registro, in solido con la soc. C.R. s.r.l. (parte acquirente), la quale aveva dichiarato, per sua personale responsabilità, di non aver potuto costruire nei tempi previsti.
Con ricorso dell’8 giugno 1990 la C. contestava il vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 637/72, poi trasfuso nell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, T.U. imposta di registro.
In data 5 maggio 2006 veniva notificata alla C. una cartella esattoriale con cui veniva richiesto dall’Ufficio il pagamento di euro 17.535 a titolo di imposta complementare di registro relativa alla vendita dell’area edificabile sopraindicata.
La C. contestava la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione accertatrice ex art. 17 d.P.R. n. 602/73, la decadenza ex art. 76 T.U. del registro, ex d. P.R. n. 131 del 1986, non essendo stata notificato l’avviso di liquidazione nel termine di tre anni dalla sentenza n. 243/24/1998, la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/73, la violazione e falsa applicazione dell’art. n. 55 d.lgs n. 546/92.
Con decisione n. 239/07/09 depositata il 6 maggio 2009 la sezione VII della CTP di Roma ritenendo fondata sia l’eccezione di decadenza che quella di inesistenza dell’obbligazione tributaria del contribuente ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/86, accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, ribadendo di aver agito nel pieno rispetto dei termini di prescrizione e censurando l’operato dei giudici di prime cure limitatamente alla violazione dell’art. 78 del d.P.R. n. 131/86 e per una asserita prescrizione decennale.
Con sentenza n. 244/22/11, oggetto del ricorso per cassazione, l’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva respinto, in considerazione del fatto che l’omessa impugnativa sulla questione della decadenza e della inesistenza dell’obbligazione, aveva avuto come conseguenza la formazione di un giudicato interno sulla pronuncia resa dai giudici di primo grado. L’appello veniva dunque dichiarato inammissibile.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di censura
Si è costituita la C. s.r.l. chiedendo la conferma della sentenza d’appello. Ha depositato memoria ai sensi dell’art. 381 c.p.c.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
L’Ufficio impugna la sentenza d’appello deducendo:
1) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La ricorrente censura l’intervenuta formazione di un giudicato interno, sottolineando come nell’atto di appello sia stata sollevata la relativa eccezione, facendo riferimento alla questione relativa alla esistenza/inesistenza dell’obbligazione tributaria.
A parere della Corte deve ritenersi essersi formato il giudicato interno sulle questioni relative alla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione accertatrice ex art. 17 d.P.R. n. 602/73 e dell’inesistenza dell’obbligazione tributaria. Tali questioni sono state affrontate nell’atto di appello, ma non hanno costituito oggetto di risposta, né contestazione in sede di costituzione per quanto emerge dalla sentenza di primo grado n. 239/07/09, in esito al ricorso proposto dalla C..
2 e 3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1 , n.3 e 5 c.p.c.
Secondo l’Ufficio ricorrente nell’atto di costituzione si faceva riferimento all’art. 78 del d.P.R.- n. 131 del 1986 ,all’art. 2946 c.c. e all’art. 17 d.P.R. n. 602/73
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersi infondati.
L’appello dell’Agenzia delle Entrate, non ha riguardato in modo specifico e puntuale né la decadenza ex art. 17 d.P.R. n. 602/73 né la inesistenza della responsabilità solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131/86, che costituivano la materia del contendere, ma solo la prescrizione del credito erariale ex art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986.
D’altra parte per quanto concerne i limiti oggettivi di operatività del giudicato che definisce il merito della domanda giudiziale (sia nell’ipotesi di rigetto che nel caso di accoglimento della medesima), occorre fare riferimento al rapporto giuridico dedotto in giudizio, quale si ricava dalla sentenza in relazione alla specifica domanda ed ai suoi elementi di identificazione.
In questo senso il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Anche in considerazione del fatto che l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale in ordine a un atto registrato sotto il regime del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per l’imposta di registro dovuta a seguito di decadenza da agevolazione tributaria (nella specie, quella prevista dalla legge 2 luglio 1949, n. 408), trova applicazione, anche se la decadenza derivi da fatto imputabile ad uno solo dei contraenti, l’art. 93 del detto decreto, in base al quale sono solidalmente tenute al pagamento tutte le parti contraenti, indipendentemente dalla natura principale, complementare o suppletiva dell’imposta, restando esclusa, invece, l’applicazione sia dell’art. 55, quarto comma, della successiva legge di registro, approvata con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sia della stessa norma riprodotta nell’art. 57, quarto comma, del T.U. approvato con il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (Sez. 5, Sentenza n. 3561 del 12/03/2002, Rv. 553004 – 01).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato In considerazione della natura della controversia e della sua complessità le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
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