CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9729
Contributi per lavoro autonomo agricolo – Richiesta di pagamento dei contributi – Prova mancante dell’avviso di ricevimento – Decorso prescrizionale – Rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte
Rilevato
che M.A., richiesto del pagamento di contributi per lavoro autonomo agricolo e connesse sanzioni per l’importo di € 292.939,61 in relazione al periodo 1985-1996, eccepì la prescrizione;
che accolta l’opposizione da parte del giudice del lavoro del Tribunale di Latina, la Corte d’appello di Roma (sentenza del 5.10.2011) rigettò l’impugnazione dell’Inps rilevando che non esisteva la prova che le missive dell’ente di previdenza di richiesta di pagamento dei contributi, interruttive della prescrizione, fossero state portate a conoscenza dell’obbligato, mancando la prova dell’avviso di ricevimento; che propone ricorso l’Inps con due motivi; che resiste con controricorso M.A.;
Considerato
che col primo motivo, dedotto per vizio di motivazione dovuto a travisamento dei fatti, l’Inps lamenta che non risulta veritiera la circostanza per la quale esso appellante, pur avendo versato in atti le lettere di interruzione della prescrizione, non aveva prodotto il relativo avviso di ricevimento delle raccomandate per i contributi il cui decorso prescrizionale era scaduto il 7.8.2005;
che neppure era veritiera la circostanza della ritenuta mancanza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative ai contributi inerenti agli anni 1994 e 1995;
che, pertanto, non poteva condividersi la conclusione circa l’intervenuta scadenza del termine di prescrizione alla data di notifica della cartella esattoriale avvenuta nell’aprile del 2006;
che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, sin dal primo grado la difesa dell’Inps aveva allegato e prodotto non solo le lettere interruttive della prescrizione ma anche i relativi avvisi di ricevimento; che col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 cod. civ., nonché dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 252 disp. att. cod. civ., l’Inps rileva che era errata la decisione impugnata nella parte in cui era stato ritenuto che la produzione degli atti di diffida e delle relative attestazioni di spedizione fosse insufficiente ai fini della presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, delle lettere inviate dall’istituto di previdenza, nonché ai fini della conseguente interruzione della relativa prescrizione;
che per ragioni di connessione i due motivi possono essere esaminati congiuntamente;
che il ricorso è fondato;
che, anzitutto, le eccezioni di interruzione e di sospensione della prescrizione sono da intendere come eccezioni in senso lato (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 18250 del 12.2.2009, n. 13783 del 13.6.2007, n. 16542 del 14.7.2010 per l’eccezione di interruzione, nonché Cass. sez. 2, n. 21929 del 15/10/2009 e Sez. 3, n. 24680 del 24/11/2009 per l’eccezione di sospensione), come tali rilevabili anche d’ufficio;
che le Sezioni unite di questa Corte (S.U, Ordinanza n. 10531 del 7.5.2013) hanno affermato che “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”;
che, pertanto, non è in linea col suddetto consolidato orientamento l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale l’Inps avrebbe prodotto tardivamente, cioè solo in appello, la documentazione attestante il ricevimento delle raccomandate ai fini della dimostrazione dell’interruzione della prescrizione;
che, inoltre, si è statuito (Cass. sez. lav. n. 10849 dell’11.5.2006) che “l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento -, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l’onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio”;
che, pertanto, nella fattispecie era sufficiente per l’Inps dimostrare l’avvenuta spedizione dei singoli atti interruttivi prodotti in giudizio, ricadendo sul destinatario l’onere di contestarne il contenuto al fine di neutralizzare l’avversa eccezione di interruzione della prescrizione;
che, in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio del procedimento per il riesame del merito alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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