CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9792
Tributi – Contenzioso tributario – Controversia riguardante accertamento nei confronti di una società di persone – Violazione del litisconsorzio necessario, di natura originaria, tra la società ed i soci – Nullità dell’intero giudizio
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata osserva quanto segue. La CTR della Sicilia — sezione staccata di Catania – con sentenza n. 3285/34/2014, depositata il 29 ottobre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. F. M., avverso la sentenza della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed altro per l’anno 1998, in dipendenza dell’accoglimento, con sentenza peraltro non passata in giudicato, del ricorso proposto dalla società K. IHS di F. M. e C. S.a.s., della quale il M. era socio detentore di quota del 55%, avverso avviso di accertamento sul maggior reddito imponibile accertato alla società rispetto a quello dichiarato per la stessa annualità d’imposta.
Avverso la pronuncia della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria in relazione alla proposta del relatore depositata in atti.
Deve essere con priorità rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio. La sentenza impugnata, così come l’intero giudizio, sono nulli, essendo stato il giudizio trattato e la sentenza resa in violazione del litisconsorzio necessario, di natura originaria, tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme (tra le molte si vedano Cass. sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass. sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25300, nonché, anche con riferimento all’IVA ed all’IRAP, dovute dalla società di persone, Cass. sez. unite 20 giugno 2012, n. 10145 e Cass. sez. unite 29 maggio 2017, n. 13452).
Risulta, dalla memoria depositata dal contribuente, che analoga decisione è stata già resa da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 26 agosto 2015, n. 17176) nel giudizio relativo alla stessa annualità d’imposta che è stato originariamente proposto dalla sola società K. IHS di F. M. S.a.s. in liquidazione e, a seguito di rinvio, nuovamente deciso in senso favorevole alla società dalla CFP di Catania con sentenza n. 12216/2/2017, depositata in atti dal contribuente, priva di attestazione di passaggio in giudicato e verosimilmente, quindi nuovamente a contraddittorio non integro.
Per completezza va dato atto che non interferisce invece col presente giudizio altro analogo contenzioso pendente presso questa Corte (RG 10107/2015) tra l’Agenzia delle Entrate e la società, in quanto relativo a diversa annualità d’imposta.
La sentenza in questa sede impugnata va pertanto cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio alla Commissione provinciale di Catania per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio e per la statuizione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Resta assorbito pertanto l’esame dei motivi di ricorso dell’Amministrazione ricorrente.
P.Q.M.
Pronunciando d’ufficio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Catania, per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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