CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2019, n. 11070
Tributi locali – TARSU – Accertamento – Riscossione – Esenzione – Onere probatorio
Ritenuto
che la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Unione Comuni A.C. avverso la sentenza n. 5436/2015, depositata il 5/6/2015, della CTP di Salerno, di accoglimento del ricorso proposto da G. A.R. s.r.I., esercente attività di commercio all’ingrosso di materiali edili e idraulici, contro l’avviso di pagamento di € 13.268,00, a titolo di tassa di smaltimento rifiuti (TARSU), relativamente all’anno 2012, stante la mancanza, secondo l’assunto di parte contribuente, della delibera di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, donde la non tassabilità delle aree esterne asservite a quelle già tassate; che la CTR ha motivato la propria decisione nel senso che grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, per le aree detenute o occupate, aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, nelle quali si formano rifiuti speciali smaltiti dal produttore a proprie spese, prova nella specie mancata, e che l’Unione Comuni A.C., con verbale n. 8 del 26/6/2010, ha approvato il Regolamento di Igiene Urbana dal quale si evince l’intervenuta adozione di un atto di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
che la società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria, mentre parte intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato
che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta violazione dell’art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22 del 1997, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, giacché la sentenza impugnata ha ritenuto equipollente, ai fini qui considerati, il Regolamento di Igiene Urbana, approvato dal consiglio dell’Unione Comuni A.C., alla delibera di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, atto di competenza del consiglio comunale;
che con il secondo motivo di impugnazione lamenta violazione degli artt. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22 del 1997, 8 ed All. 1, del Regolamento di Igiene Urbana, nonché dell’art. 5, l. n. 2248 del 1865, All. E, mancanza e contraddittorietà della motivazione, giacché la sentenza impugnata si è limitata a constatare la approvazione del Regolamento con cui i comuni aderenti avevano provveduto all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, senza verificare se in detto provvedimento si fosse proceduto all’indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali assimilati, essendo l’atto amministrativo suscettibile di disapplicazione;
che con il terzo motivo di impugnazione lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, 2697 c.c., contraddittorietà della motivazione, giacché nella sentenza impugnata si afferma che la contribuente non può beneficiare dell’esenzione dalla tassa in quanto non ha assolto l’onere probatorio all’uopo richiesto dalla legge, benché negli atti di causa fossero individuate le aree produttive di rifiuti speciali (depositi mq. 2.400) e dimostrato lo smaltimento autonomo;
che le censure suindicate, scrutinabili congiuntamente essendo strettamente connesse, sono da disattendere perché, in parte, inammissibili e, in parte, infondate; che deve, anzitutto, affermarsi la non censurabilità della sentenza impugnata, sotto il profilo dei dedotti vizi motivazionali, in quanto a seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017; n. 8053/2014);
che, quanto alla prospettata mancanza della dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall’art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22 del 1997, ad avviso della ricorrente non è possibile la equiparazione del Regolamento di Igiene Urbana approvato dal consiglio dell’Unione Comuni A.C., alla delibera comunale di assimilazione; che, invero, giova ricordare che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell’art. 17, comma 3, della l. n. 128 del 1998, abrogativo dell’art. 39 della l. n. 146 del 1994, venendo meno l’assimilazione “ope legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari.” (Cass. n. 22223/2016); che la decisione della CTR ha fatto applicazione del suindicato principio assumendo che dalla disciplina regolamentare si evince “l’ambito di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (v. artt. 15, 41, 43, nonché l’intero ALL. 1, del Regolamento di Igiene Urbana”, e poiché l’unione di comuni è costituita per l’esercizio congiunto di funzioni e servizi di competenza comunale (art. 32, d.lgs. n. 267/2000), con un elevato grado di autonomia statutaria, la contribuente avrebbe semmai dovuto dedurre il superamento delle competenze in concreto assegnate dai comuni aderenti all’Unione Comuni A.C.;
che, quanto alla dedotta doverosa disapplicazione, da parte del giudice tributario, del richiamato Regolamento in conseguenza della omessa indicazione delle caratteristiche oltre che qualitative, anche quantitative dei rifiuti speciali assimilati, essendo atto amministrativo suscettibile di disapplicazione, deve richiamarsi il principio, affermato di recente da questa Corte, secondo cui ” In tema di TARSU, il mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile “ratione temporis”, non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (anch’esso applicabile “ratione temporis”), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.” (Cass. n. 1975/2018);
che, infatti, l’art. 62, comma 3, del citato d.lgs., prevede che “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.”;
che l’esonero da tassazione previsto per le superfici di formazione di rifiuti speciali in proprio integra una eccezione, i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare;
che, quanto all’onere della prova gravante sul contribuente, la sentenza della CTR ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, “Relativamente alla superficie ritenuta tassabile incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – quanto al presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile. Ponendosi tale esclusione quale eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.” (Cass. n. 9214/2018 cit.; n. 4766/2004; n. 17703/2004; n. 13086/2006; n. 17599/2009, n. 775/2011, n. 16235/2015);
che va, altresì, ricordato che, secondo questa Corte, “In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del d.P.R. n. 915 del 1982, art. 2) – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall’art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del d.lgs.n. 507 del 1993.” (Cass. n. 19461/2003);
che, nel caso di specie, poiché la CTR ha ritenuto che la contribuente “non ha fornito la prova contraria in merito alla utilizzazione delle aree così come presuntivamente attribuite dall’ente impositore, né ha dato prova di smaltimento autonomo di eventuali rifiuti speciali”, evidenziando l’assoluta mancanza di allegazioni, anche in grado di appello, “sulla tipologia e sulla quantità di rifiuti prodotti, sulla appartenenza di tali rifiuti alla categoria dei c.d. rifiuti speciali, sull’eventuale smaltimento in proprio di tali rifiuti, sulla diversa configurazione e funzionalità delle aree occupate rispetto alla attribuzione fattane dall’ente impositore”, sicché la doglianza della ricorrente si risolve in una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze processuali, ed il motivo di impugnazione neppure indica circostanze non esaminate tali da invalidare la decisione adottata dal giudice di secondo grado, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, atteso che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, sindacabile, in sede di legittimità, attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012;
che non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità stante l’assenza di attività difensiva della parte intimata;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto che della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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