CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2019, n. 11123
Contratti di lavoro a progetto – Rapporto di lavoro subordinato unitario – Mansioni – Recesso anticipato
Rilevato che
P. M. ha agito in giudìzio esponendo: di aver lavorato, dal 15.10.07 all’11.9.09, con vincolo di subordinazione, alle dipendenze di E. s.p.a., presso la sede di Roma, in qualità di Project Manager senior e Program Manager con mansioni di impiegata, responsabile della valutazione, pianificazione, realizzazione, controllo e collaudo dì tutte le commesse ICT della Regione Molise, seguendo le direttive di volta in volta impartitele dai superiori gerarchici ed osservando l’orario di lavoro impostole, dalle 8-00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, e numerose ore di lavoro straordinario; che il rapporto di lavoro era stato formalizzato per il periodo dal 15.10.07 al 31.9.08 con un contratto di lavoro a progetto, sottoscritto con E. s.p.a., e dal 1.10.08 al 30.9.2010 con un altro contratto di lavoro a progetto, sottoscritto con M. s.p.a.; che entrambi i suddetti contratti erano carenti dei requisiti formali e sostanziali in quanto non indicavano l’indicazione del progetto e pertanto dovevano ritenersi illegittimi, inefficaci e nulli; che di fatto il rapporto di lavoro subordinato intercorso era unitario, alle esclusive dipendenze di E. s.p.a, dal 15.10.07 all’11.9.09, unica effettiva fruitrice delle sue prestazioni; che le mansioni svolte rientravano nella declaratoria contrattuale del 7° livello – Quadro del c.c.n.l. Telecomunicazioni; che in data 29.7.09 la M. s.p.a le aveva comunicato il recesso anticipato dal contratto con preavviso di 30 giorni; che, in effetti, le attività da lei precedentemente svolte erano state assegnate ad altri lavoratori dipendenti di E. s.p.a, per il completamento della commessa, e pertanto il recesso, oltre ad essere nullo ed inefficace, era privo di giusta causa e\o giustificato motivo; che aveva percepito le retribuzioni risultanti dalle buste paga e che nulla le era stato corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di TFR.
Su tali premesse ha chiesto di: dichiarare che dal 15.10.07 all’11.9.09 era intercorso un unico ed interrotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di E. s.p.a.; dichiarare nulli i contratti di collaborazione a progetto sottoscritti in data 15.10.07 e 1.10.08 ed il relativo termine; accertare e dichiarare il suo diritto all’inquadramento nel 7° livello-Quadro del detto c.c.n.l. ed al relativo trattamento economico e normativo (DICH); accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del recesso/licenziamento posto in essere il 29.7.09 e per l’effetto dichiarare sussistente il rapporto con E. s.p.a. e la riammissione e\o reintegra nel posto di lavoro con ogni conseguenza di legge, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la nullità\illegittimità del recesso/licenziamento posto in essere il 29.7.09 e per l’effetto dichiarare sussistente il rapporto con M. s.p.a. ed ordinare la riammissione/reintegra in servizio con condanna di tale società al pagamento delle retribuzioni maturate dall’11.9.09 alla data di effettiva riammissione/reintegra; accertare il diritto all’accantonamento del TFR, per il periodo 15.10.07-11.9.09 ed il diritto al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali omessi.
Nelle more il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 48\2010, dichiarava stato di insolvenza di E. e l’ammissione della stessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria.
Tribunale di Roma dichiarava l’interruzione del giudizio.
La P. riassumeva tempestivamente il procedimento nei confronti di E. s.p.a. in Amministrazione straordinaria e M. s.p.a. Nella resistenza delle suddette, il Tribunale di Roma, dopo aver istruito la causa: a) ha dichiarato che tra la ricorrente e la Eutelia era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15.10.07 con inquadramento al livello 7° del c.c.n.l. ed al relativo trattamento economico e contributivo; b) ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato e il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio; c) ha condannato le resistenti al rimborso delle spese processuali.
Avverso detta decisione ha proposto appello la società E. eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza funzionale della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale fallimentare e/o l’improcedibilità del giudizio, e censurando, nel merito, la sentenza impugnata lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente qualificato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, fondando la subordinazione in primis sul presupposto della carenza di una puntuale indicazione del progetto, ai sensi dell’art. 69 d.lgs. 276/2003, in secondo luogo sulla prova del cosiddetti “Indici sintomatici della subordinazione”.
Con sentenza depositata II 19.9.16, la Corte d’appello di Roma rigettava II gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la E. in A.S., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la P. con controricorso, poi illustrato con memoria, mentre la M. s.p.a. è rimasta intimata.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 24 L. Fall. e 13 del d.lgs. n. 270/99, lamentando che la sentenza Impugnata, alla stessa stregua del giudice di prime cure, aveva erroneamente disatteso l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro In favore del Tribunale Fallimentare successivamente all’ammissione di Eutella s.p.a. in amministrazione straordinaria.
Il motivo è infondato.
Ed invero, secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l’attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabllità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cass. n. 19271/13, Cass. n. 15066\17 che chiaramente ha stabilito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile.
Nella specie, come risulta dallo storico di lite, il Tribunale di Roma, la cui pronuncia è stata confermata dalla sentenza impugnata: a) ha dichiarato che tra la ricorrente e la Eutelia era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15.10.07 con inquadramento al livello 7° del c.c.n.l. ed al relativo trattamento economico e contributivo; b) ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato e il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio.
Non vi era infatti da parte della ricorrente in riassunzione, né è stata dunque disposta dai giudici di merito, alcuna condanna della Eutelia in A.S. al pagamento di somme di denaro, sia pur accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale.
2 – Con secondo motivo la E. denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del d.lgs n. 276/03, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Lamenta in sostanza la società ricorrente che la sentenza impugnata ritenne erroneamente generici i progetti di cui ai contratti di lavoro autonomo ex artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/03 (consistenti “nell’assistere la Divisione affari strategici per la realizzazione di progetti inerenti Information Technology e Telecomunicazioni nella Regione Molise, con l’obiettivo di coordinare e verificare l’effettiva realizzazione degli stessi progetti sviluppati nella specificità della Regione Molise”, pag. 21 ricorso, nonché nello “Sviluppo di attività di Project Management relative ai prodotti\servizi offerti dalla Società, con il compito di sviluppare progetti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni nella Regione Molise, nonché estendere ed ampliare tali attività progettuali su tutto il territorio nazionale”, pag. 24 ricorso), senza valutare affatto che prima della riforma di cui alla L. n. 92/12, l’art. 61 cit. consentiva la stipula di un contratto di lavoro autonomo connessi non solo a specifici progetti, ma anche a programmi di lavoro; che comunque II giudice del merito non aveva affatto considerato che per la sussistenza della dichiarata subordinazione occorreva accertare, indagine del tutto omessa dalla Corte capitolina, l’esistenza dei requisiti tipici della subordinazione, a cominciare dalla eterodirezione ed alla soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Richiama al riguardo ampia (e pacifica) giurisprudenza sul punto, oltre a varie testimonianze raccolte nella fase di merito; evidenzia l’ampia autonomia di cui godette la P., l’assenza della messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro; la possibilità di disposizioni-istruzioni (connesse al necessario coordinamento con le esigenze aziendali) non configuranti direttive in senso stretto né eterodirezione tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Contestava poi la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l’accertata esistenza di una postazione lavorativa fissa della P., l’osservanza di un orario di lavoro, la necessità di chiedere autorizzazioni per ottenere permessi o giorni di ferie, così come le testimonianze che In tal senso avevano riferito, sicché evidenziava che non era emerso alcun elemento In favore della pretesa subordinazione, considerata anche la rilevanza della volontà contrattuale delle parti circa l’autonomia del rapporto.
3 – Il motivo presenta ampi profili di Inammissibilità laddove diretto a contrastare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (ivi compresa la genericità dei riportati progetti o programmi privi di particolarità rispetto all’ordinaria attività dell’impresa e non gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato), tanto più nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., ed è per il resto infondato.
Ed invero la società non considera che l’art. 69 del d.lgs. n. 276/03 (anche ante riforma “Fornero”) stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’Individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro (o fase di esso) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, a prescindere dunque dall accertamento dell’esistenza dei requisiti tipici della subordinazione (ex aliis, Cass. n. 17127 del 17/08/2016), che nella specie la Corte di merito ha comunque ampiamente accertato tramite l’istruttoria disposta, e che la società ricorrente si limita a contestare, contrapponendo semplicemente agli accertamenti effettuati proprie diverse valutazioni ed apprezzamento dei fatti.
Né può ritenersi che la previsione, poi eliminata dalla L. n. 92/12, a ‘programmi di lavorò, possa incidere sul principio portante della riforma riguardante la necessità di un specifico progetto, posto che altrimenti qualunque attività lavorativa potrebbe, in contrasto con la ratio legis, essere definita autonoma sol perché connessa, come necessariamente avviene per qualunque rapporto di lavoro subordinato, ad un programma di lavoro id est ad una programmata lavorazione.
4 – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese quanto a Molisecom s.p.a. rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di Eutelia in A.S., che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14970 - In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza…
- Contratti a progetto (ratione temporis applicabile) quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 settembre 2019, n. 24100 - Quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si proceda ad accertamenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 6681 - In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20666 - Qualora l'ex contratto a progetto sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23768 - In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…