CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2019, n. 11125

Rapporto di lavoro giornalistico – Contratti co.co.co. – Accertamento della natura subordinata dei rapporti – Assenza di assoggettamento all’eterodirezione – Prova

Rilevato che

1. la Corte d’appello di L’Aquila respingeva il gravame proposto da R. G. F. avverso la decisione del Tribunale di Avezzano che ne aveva rigettato la domanda diretta, previo accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro in virtù di una serie di contratti co.co.co., intercorsi nel periodo dal 17.6.1996 al 31.12.2007, senza soluzione di continuità, con la s.p.a. Il S., alla declaratoria di sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con la società, con inquadramento nella cat. A – profilo amministrativo sub B n. 4 del CCNL di settore -, con ogni consequenziale provvedimento relativo al trattamento economico assistenziale e previdenziale;

2. respinta l’eccezione preliminare di improcedibilità del gravame, la Corte rilevava che l’attività fornita dall’appellante aveva presentato tutti gli elementi caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa di natura intellettuale (svolgimento di lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia ed in assenza di assoggettamento all’eterodirezione, da parte della committente, nel fornire contributivi informativi richiesti, assenza di obblighi di esclusiva, esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali e dal potere disciplinare dell’editore, esclusione da vincoli di orario, con previsione di un compenso correlato al risultato finale);

3. non solo nella specie non si era trattato di vero e proprio lavoro giornalistico, bensì di prestazioni di carattere intellettuale e non creativo (aggiornamento banca dati, redazioni di sintesi contrattuali e di oggetti redazionali delle sentenze, con selezione della giurisprudenza di merito più significativa e redazione di massime delle decisione, sulla base del materiale fornito dalla redazione), ma il Tribunale aveva escluso la subordinazione facendo riferimento a quegli indici sussidiari necessari per la qualificazione di prestazioni di natura intellettuale idonei ad individuare la sussistenza del primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, indici ritenuti insussistenti in base alla istruzione probatoria svoltasi;

4. di tale decisione domanda la cassazione la F., affidando l’impugnazione ad unico motivo; la società è rimasta intimata.

Considerato che

1. si assume da parte della ricorrente la carenza di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo dell’omesso esame della questione relativa all’applicazione dell’art. 69 d. lgs. 276/2003 in relazione al contratto di lavoro a progetto del 30 gennaio 2004 e successive proroghe, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. sostenendosi che non vi sia alcun cenno alla questione relativa alla validità del contratto di lavoro a progetto, per essersi la Corte limitata, con una motivazione unica ed onnicomprensiva, ad escludere la riqualificazione del rapporto di lavoro sul presupposto del mancato rinvenimento in sede istruttoria degli indici presuntivi della natura subordinata dello stesso;

2. la F. rileva che la Corte non abbia tenuto conto del dato fondamentale che le censure proposte attenessero per una parte alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, ma per altra parte alla validità del contratto di lavoro a progetto sottoscritto nel gennaio 2004, questione sollevata dalla lavoratrice nel primo grado di giudizio ed ampiamente trattata nel ricorso in appello ed implicante l’applicazione dell’art. 69 d. lgs. 276/2003, sulla quale il primo giudice aveva ritenuto che la presunzione ivi stabilita fosse stata superata dall’istruttoria espletata;

3. osserva la ricorrente che la mancata individuazione di un progetto (programma o fase di lavoro) specifico abbia come conseguenza la trasformazione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a far tempo dalla sua costituzione e come sulla questione in oggetto si fossero formati due orientamenti, dei quali il primo prevedente un ‘ipotesi di presunzione legale relativa ed un secondo affermativo di una presunzione legale assoluta di subordinazione, comportante l’automatica qualificazione della collaborazione priva di progetto in termini di lavoro subordinato, senza necessità di effettuare un’analisi di merito sulla esistenza degli indici della subordinazione (pronunzia del giudice avente il valore dell’accertamento dell’intervenuta conversione del contratto);

4. richiama a tal fine anche il comma 24 dell’art. 1 della l. 92/2012, che sancisce come l’interpretazione della norma de qua debba essere nel senso specificato, ponendosi fine alle interpretazioni contrastanti con l’affermazione di un principio valido anche per i contratti stipulati antecedentemente alla sua vigenza, ed osserva che nella fattispecie di causa il programma di lavoro, seppure fisicamente presente nel corpo del contratto, non avesse i requisiti di specificità e validità richiesti dal legislatore all’art. 61, comma 1, d. lgs. 276/2003, con la conseguente applicazione del successivo art. 69, I comma;

5. sostiene che la minuziosa indicazione delle varie fasi di lavoro e di tutte le mansioni affidate alla lavoratrice non realizzasse in alcun modo la specificità del progetto richiesta dalla norma, non essendo stata prevista una delimitazione dell’utilizzo del lavoro della F., definito in funzione di un risultato determinato;

6. il ricorso è inammissibile;

7. vero è che la nozione di “specifico progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla L. n. 92 del 2012 – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, e che la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche” (cfr. Cass. 16. 10. 2017 n. 24379), tuttavia il ricorso pecca di specificità, in relazione alla mancata trascrizione dei termini in cui la decisione del Tribunale era stata censurata con riguardo al contratto del gennaio del 2004;

8. non si deposita neanche il progetto, né si specifica la sede di suo rinvenimento nei fascicoli delle fasi del merito e ciò si rivela ostativo rispetto alla possibilità di accedere a quanto delineato nel presente ricorso, avuto riguardo ai principi affermati da questa Corte, secondo cui “in tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, a fronte di domanda diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto “inter partes” e l’assenza di autonomia del collaboratore, ponga a fondamento della decisione una nuova causa petendi rilevando d’ufficio la inesistenza ovvero la carenza di specificità del progetto” (cfr. Cass. 4.10.2018 n. 24358);

9. la diversità di causa petendi si riflette poi sugli oneri probatori (cfr. Cass. 17127/2016, 11429/2017, e, da ultimo Cass. 4337/2018) ed in termini di mutatio libelli (v. anche Cass. 9471/2016, 12829/2016, 29640/2018), in relazione alla diversità delle fattispecie disciplinate dall’art. 61;

10. per le svolte considerazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

11. nulla va statuito sulle spese, essendo la società rimasta intimata;

12. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014);

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.