CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2019, n. 11153
Tributi locali – TARSU – Accertamento – Riscossione – Contenzioso tributario
Rilevato che
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per TARSU dovuta per gli anni d’imposta dal 2002 al 2006, con la sentenza impugnata la CTR, sul presupposto dell’intervenuto pagamento delle somme di cui all’atto impositivo impugnato, dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese processuali; avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso viene dedotta il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per avere la CTR, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dichiarata cessata la materia del contendere sulla base della sola dichiarazione dell’ente impositore di avvenuto pagamento del tributo oggetto di giudizio, in assenza di concorde richiesta dell’appellato che, invece, aveva espressamente affermato di aver effettuato quel pagamento «al solo fine di evitare una ingiusta esecuzione»;
– con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ., sostenendosi che aveva errato la CTR nel dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito di pagamento del tributo da parte del contribuente senza una sua corrispondente rinuncia alla domanda;
– i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono fondati e vanno accolti;
– secondo l’orientamento costante di questa Corte «Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione» (Cass., Sez. 6 – 5, n. 5188 del 16/03/2015, Rv. 634695; in termini, Cass. n. 13217 e n. 27598 del 2013, n. 16150 del 2010, n. 10553 del 2009, n. 909 del 2006, n. 11962 del 2005, nonché Cass., U., n. 13969 del 2004), precisandosi che «Nell’ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio non si verifica la cessazione della materia del contendere (che presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l’obbligato non rinunci alla domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito» (Cass., Sez. 3, n. 15705 del 08/11/2002, Rv. 558347; in termini già Cass., Sez. I, n. 3482 del 08/06/1985, Rv. 441115, nonché Sez. 2, n. 26005 del 23/12/2010, Rv. 615873);
– orbene, l’applicazione di detti principi al caso in esame, in cui la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul solo presupposto, di per sé insufficiente, dell’intervenuto pagamento da parte del contribuente, nel corso del giudizio di secondo grado, dell’imposta dovuta sulla base dell’avviso di accertamento impugnato e nonostante la specificazione fatta dal predetto contribuente che a ciò si era determinato «al solo fine di evitare una ingiusta esecuzione», peraltro, avanzando espressa richiesta di restituzione delle somme versate ed «insistendo “nelle già rassegnate conclusioni”» (ricorso, pag. 2), comporta raccoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR perché esamini il merito delle questioni poste nel giudizio dalle parti e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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