CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2022, n. 12463 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995