CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33788

Tributi – IRPEF – Cessione di licenza di taxi – Presunta onerosità della licenza – Determinazione del valore – Valore di mercato – Criteri – Riviste specializzate, dichiarazioni dei responsabili comunali, corrispettivo indicato nelle dichiarazioni dei redditi

Fatti di causa

Rilevato che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione e conseguente omesso versamento IRPEF del 2005 in relazione alla cessione da parte sua di una licenza di taxi che il Fisco ha valutato essere avvenuta a titolo oneroso per un importo presuntivo di 150mila euro mentre il contribuente sosteneva essere avvenuta a titolo gratuito;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente riducendo il valore dell’accertamento a 100mila euro; che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello; che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11074 del 2016, cassava con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, affinché rinnovasse l’apprezzamento del merito della vicenda alla luce della disciplina ad essa correttamente applicabile;

che il contribuente riassumeva il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale, la quale rigettava l’appello;

che il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Ragioni della decisione

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 2729 c.c. e dei principi in materia di giudizio di rinvio in quanto la CTR non si sarebbe attenuta ai principi dettati dalla sentenza n. 11074 del 2016, dando solo generica indicazione dei criteri utilizzati nella valutazione dell’importo della cessione della licenza di taxi;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. nonché dei principi in materia di giudizio di rinvio in quanto avrebbe illegittimamente posto in capo al contribuente l’onere della prova che il taxi fosse stato ceduto a titolo gratuito;

considerato che i motivi di impugnazione per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, trattandosi nella sostanza di valutare se la CTR in sede di rinvio si sia attenuta o meno al dictum della sentenza n. 11074 del 2016;

considerato che – a prescindere da una indagine circa una eventuale inammissibilità per avere il ricorrente surrettiziamente cercato di prospettare una situazione di fatto diversa da quella individuata dalla sentenza impugnata – la sentenza n. 11074 del 2016 aveva evidenziato che il giudicante aveva fatto derivare dalla semplice notorietà della onerosità della cessione di azienda anche una correlata presunzione in ordine all’ammontare del corrispettivo ed ha di fatto sollevato l’Agenzia ricorrente dall’onere che le incombe di fornire la specifica dimostrazione dei presupposti dell’azione amministrativa (dovendo essi consistere almeno in presunzioni gravi, precise e concordanti), non solo nell’ottica della legittimità della propria determinazione in ordine all’adozione del provvedimento impositivo ma anche in ordine alla legittimità della liquidazione dell’ammontare della pretesa che in esso è contenuta; inoltre, secondo questa Corte, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27804);

ritenuto che la CTR si è attenuta non solo al principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 11074 del 2016 ma anche a quello di cui alla sentenza n. 27804 del 2018, laddove ha compiuto – in ossequio ai principi di diritto di Cass. n. 11074 del 2016 – una analitica esposizione dei motivi che l’hanno portata a rigettare l’appello evidenziando dapprima come da un lato la licenza abbia per comune sentire un valore nel libero mercato e come dall’altro nessun elemento abbia apportato il contribuente per dimostrare la gratuità della cessione e poi come il valore della licenza sia stato determinato facendo riferimento a numerosi e ragionevoli criteri fra i quali il valore indicato da riviste specializzate, il prezzo indicato da coloro che hanno esposto in dichiarazione l’importo riscosso, le dichiarazioni rese dai responsabili comunali della gestione delle licenze, nonché del valore presuntivo del corrispettivo versato nell’atto di acquisto della medesima licenza, con conseguente riduzione della plusvalenza dai centocinquantamila euro inizialmente calcolati ai definitivi centomila euro;

ritenuto pertanto che i motivi di impugnazione sono infondati, che il ricorso va conseguentemente rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.