CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4173
Tributi – Imposta di registro – Decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace – Omesso versamento – Avviso di liquidazione – Motivazione – Legittimità
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016 osserva;
Con sentenza n. 2564/06/2018, depositata il 19.3.2018, la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 del Tuir che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi; la CTR ha escluso invece, per difetto di motivazione, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito).
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi, illustrati con memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 DPR 131/1986, dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge 241/1990 e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge 241/1990, degli artt. 22 e 41 DPR 131/1986 e dell’art. 24 Cost. per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della S. sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso.
3. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse non sono fondate.
La CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell’avviso, si evinceva sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (indicazione del fondamento della pretesa -T.U. imposta di registro – Dpr 131/86).
D’altra parte dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato con data, numero e giudice emittente.
Al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato.
Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del DPR 131/86 e più precisamente in base all’art. 37 del TUIR che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 510,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
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