CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1593 – Ai fini dell’assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad un’occupazione d’urgenza divenuta illegittima, di terreni destinati ad opere pubbliche, ciò che conta è la collocazione dei suoli nelle zone omogenee (di tipo A, B, C, D) di cui all’art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, non la loro vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale