CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1607 – In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la decadenza speciale dall’azione giudiziaria, prevista dall’art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003 non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell’art. 47 della l. n. 326 cit. Ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all’art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, e pertanto va disapplicato