CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1609
Esposizione all’amianto – Rivalutazione contributiva – Prescrizione – Decorrenza – Consapevolezza dell’esposizione
Con sentenza dell’8.9.16, la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha confermato la sentenza del tribunale di Sassari che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe di accertamento dei benefici della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, ex articolo 18 comma 8 legge 255/92, per il periodo dal 1987 al 2000.
In particolare, esclusa la decadenza ex articolo 47 comma 5 decreto 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003 (perché il ricorrente rientra nel regime previgente), ed esclusa la prescrizione (in quanto il relativo termine non può decorrere prima del riconoscimento INAIL dell’esposizione, né prima della maturazione del diritto a pensione), la corte territoriale sulla scorta delle prove fornite ha ravvisato l’esposizione rilevante del lavoratore all’amianto.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore.
Con il motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. per avere la corte territoriale trascurato che i benefici da esposizione all’amianto rilevano anche per l’anticipazione dell’accesso alla pensione, e che in relazione ai diritti relativi decorre in modo autonomo il termine prescrizionale; si aggiunge inoltre che la consapevolezza dell’esposizione del lavoratore all’amianto non coincide con il rilascio della certificazione INAIL, potendo essere, come nella specie, anche maturata in epoca precedente.
In argomento, questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 – 01) ha già precisato che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall’istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell’esposizione).
Nella specie, l’INPS – che ha ricevuto la domanda amministrativa per i benefìci in questione solo in data 11.4.13 – ha fondatamente dedotto che la consapevolezza dell’esposizione in questione era maturata sin dall’epoca della presentazione da parte del lavoratore della domanda all’INAIL di accertamento delle condizioni lavorative di esposizione al patogeno (nella specie presentata pacificamente il 6.11.96), non occorrendo la conclusione favorevole del relativo procedimento amministrativo attivato presso l’INAIL, con conseguente irrilevanza del momento.
Tale conclusione è del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n. 3586 del 2019), i quali ricollegano il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell’esposizione, desumibile dal fatto stesso dell’inoltro all’INAIL della domanda di accertamento, restando irrilevante a tali fini l’esito della stessa.
In accoglimento del motivo di ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.