CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2018, n. 16106
Tributi – Accertamento – Registrazioni contabili – Fatture – Contestazione – Contenzioso tributario
Rilevato che
Con sentenza in data 6 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 22016/38/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della I.C. Servizi srl contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007.
La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi infondato il motivo di gravame specificamente incentrato sulla inutilizzabilità delle allegazioni documentali della società contribuente ex art. 32, d.P.R. 600/1973 e, più in generale nel merito, che tale documentazione dimostrava adeguatamente la veridicità/inerenza dei costi oggetto delle fatture in contestazione, con la conseguente complessiva correttezza della sentenza appellata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente che successivamente ha depositato una memoria e poi ancora, nominato nuovo difensore e domiciliatario, una memoria ulteriore.
Considerato che
In via preliminare va rilevato che la seconda memoria depositata dalla controricorrente è inammissibile, poiché tardiva.
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 32, quarto e quinto comma, d.P.R. 600/1973, 57, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha affermato l’utilizzabilità della documentazione dimessa dalla società contribuente solo nella fase processuale e non, come richiestole con l’apposito invito di cui alla prima disposizione legislativa evocata, in quella preprocessuale amministrativa.
La censura è fondata.
Va anzitutto premesso e ribadito che «In tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 32, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre, n. 600″ (Sez. 5, n. 5734 del 2016).
La CTR laziale si è dimostrata del tutto inconsapevole di tale arresto giurisprudenziale nomofilattico e perciò ha chiaramente violato le norme procedimentali e processuali tributarie evocate nella censura. Peraltro, con incerta argomentazione, il giudice tributario di appello ha del tutto falsamente applicato quella di cui all’art. 32, d.P.R. 600/1973, non essendo dato comprendere dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata in quali esatti termini sia stata affrontata la questione, controversa anche in questo giudizio, del tutto dirimente dell’avvenuta notificazione dell’invito alla produzione documentale previsto da tale disposizione legislativa e del contenuto dell’invito medesimo; oscuro è poi il giudizio sul tipo di documentazione oggetto della contestazione agenziale.
La memoria depositata in termini dalla controricorrente non induce a diverse considerazioni.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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