CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2018, n. 16132
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Ripartizione dell’attivo – Transazione conclusa dal curatore – Legittimazione del fallito, tornato “in bonis”, a domandarne l’annullamento o la risoluzione – Esclusione – Fondamento – Tutela risarcitoria del fallito – Sussistenza
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
M.S. propone otto motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1690 del 2016, depositata il 25.10.2016, cui resiste il Comune di Strongoli con controricorso.
Questa la vicenda, per quanto qui interessa :
Il Comune di Strongoli nel 1989 dichiarava il proprio stato di dissesto finanziario; l’impresa individuale di costruzioni M.S., creditrice, concludeva col Comune due transazioni.
Nell’ambito del successivo fallimento dello S., la curatela accettava, nonostante il parere contrario del debitore fallito, una ulteriore transazione che riduceva ulteriomente il credito originario.
Il fallito conveniva in giudizio la curatela ed anche il Comune di Strongoli chiedendo l’annullamento o la risoluzione della transazione (affermando la legittimazione concorrente o sostitutiva del fallito a fronte di inerzia o disinteresse degli organi della procedura).
Il tribunale adito dichiarava il difetto di legittimazione del fallito. Nel frattempo, grazie anche al denaro incassato in virtù della transazione, il fallimento S. veniva chiuso e il fallito riabilitato.
Lo S., tornato in bonis, introduceva una seconda causa in cui chiedeva l’annullamento della transazione ex art. 1971 c.c. Il tribunale rigettava sia la domanda principale di annullamento che la subordinata di risoluzione per inadempimento.
La sentenza è stata integralmente confermata in appello. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, nel senso della inammissibilità, in quanto esso travalicherebbe i limitati confini entro i quali è attualmente ammesso il controllo sulla motivazione.
Il Collegio condivide i rilievi contenuti nella proposta, pur ritenendo che si debba complessivamente giungere, per il più ampio ordine di considerazioni che seguono, al radicale rigetto del ricorso.
Infatti, i primi sette motivi di ricorso concernono tutti l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; all’interno di essi, però, il ricorrente non deduce che il giudice di merito non abbia effettivamente considerato una circostanza di fatto, principale o secondario, / rientrante tra le allegazioni processuali, e tale che, se fosse stata presa in considerazione e valutata nelle sue ricadute dal giudice di merito al momento di compiere il suo accertamento, avrebbe condotto ad un diverso esito del giudizio; i “fatti” che il ricorrente lamenta non siano stati adeguatamente considerati sono in realtà i punti in cui si possono scindere concettualmente le domande da lui proposte e le argomentazioni in diritto da lui svolte. Ovvero, tramite la peraltro parcellizzata denuncia di fatti decisivi, il ricorrente lamenta la non persuasività della motivazione e vorrebbe indurre la Corte ad un nuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede, della consapevolezza della temerarietà del comportamento tenuto dalla commissione di liquidazione nel richiedere la transazione e degli organi della procedura nell’acconsentire ad essa sulla base della sua ricostruzione della fattispecie, non condivisa dalla corte d’appello.
A ciò si aggiunga che le censure relative alla pretesa invalidità della transazione veicolano questioni di stretto merito, affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed appagante (così segnatamente per le critiche di cui ai motivi n.1, 2 e 5), ovvero sono assolutamente generiche (oltre che confuse) laddove sostengono l’illegittimità del medesimo contratto, per pretesa violazione della “modifica normativa intervenuta medio tempore” (motivi 3 e 4), posto che omettono di confrontarsi con i puntuali rilievi svolti dal giudice di merito in ordine alle iniziative assunte in proposito dagli organi ministeriali. Del pari, sono volte a sollecitare una rilettura dei fatti di causa le contestazioni aventi ad oggetto il rigetto della domanda di risoluzione della transazione per preteso inadempimento del Comune, questione affrontata e risolta negativamente dal decidente (motivo n.6) nonché il rigetto della domanda risarcitoria (motivi n. 7 e 8) .
Peraltro, il collegio non ritiene superfluo aggiungere che in realtà devono ritenersi, a monte, affatto improponibili, per difetto di legittimatio ad causam, le domande dello S. volte a caducare la transazione conclusa dal curatore, dovendosi negare al debitore tornato in bonis, come a qualsiasi altro soggetto, la possibilità, una volta chiuso il fallimento, di rimettere in discussione, con effetti reali, l’operato degli organi della procedura ed in particolare del curatore, che è un organo del tutto peculiare, posto che cumula la rappresentanza insieme del fallito e della massa, di talché non è in definitiva riconducibile né all’uno né all’altra.
La giurisprudenza di legittimità, a questo proposito (v. Cass. n. 4729 del 2018, Cass. n. 20748 del 2012) ritiene immanente nell’ordinamento un principio di intangibilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dei creditori in base al piano di riparto, principio ora espressamente codificato dalla novella del 2006, di talché non si comprende a cosa possa mettere capo l’ablazione di un atto che ha permesso la chiusura del concorso, ablazione che sarebbe in ogni caso assolutamente asistematica e tale da scardinare l’intero impianto delle procedure concorsuali.
In definitiva, il fallito che ritenga di essere stato danneggiato dall’attività, a suo avviso sconsiderata, del curatore può, una volta recuperata in pieno la sua capacità, attivare la sola tutela risarcitoria e non pretendere di rimettere in discussione l’intangibile e conclusa da anni attività di riparto dell’attivo.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 10.000,00 oltre 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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