CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2018, n. 16182
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Notificazione – Ricossione – Redditi di partecipazione
Fatti e ragioni della decisione
S. G., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009 in dipendenza di redditi di partecipazione contestati in relazione all’accertamento eseguito nei confronti della S. sas di B. L..
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente deduce la nullità dell’intero giudizio, non avendo il giudice di appello disposto la restituzione degli atti al primo giudice visto che il procedimento relativo all’accertamento emesso a carico delle società e degli altri soci erano stati trattati separatamente e quello proposto dalla socia B. L. era stato definito dalla sezione n.30 della CTR della Campania con la restituzione degli atti al giudice di primo grado per la disintegrità del contraddittorio processuale. Rispetto a tale situazione la CTR avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio.
La censura è fondata e va per l’effetto dichiarata la nullità dell’intero giudizio.
Ed invero l’accertamento a carico del socio S. G. si collega al maggiore reddito accertato nei confronti della società sas S. di B. L., impugnato autonomamente dalla società mentre altri procedimenti giudiziari promossi da alcuni dei soci della stessa società S. -S. R., e S. C. per i redditi di partecipazione correlati a tale accertamento- sono stati definiti in via separata dalla stessa sezione n. 17 della CTR Campania.
Va infine evidenziato che un ulteriore procedimento, promosso da altra socia della medesima società – B. L.-, anch’esso relativo al reddito di partecipazione scaturente dall’accertamento notificato alla società, è stato definito dalla CTR Campania con sentenza n.9240/31/2016, depositata il 21.10.2016, che ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per il mancato rispetto del litisconsorzio necessario fra gli altri soci e la società, restituendo gli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
Ciò posto, occorre fare applicazione anche nel presente procedimento del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992). La decisione giudiziaria, infatti, non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del dei ricorrenti, bensì quella, inscindibilmente comune a tutti i debitori, di rispettare l’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario.
Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992-ipotesi implausibile nel caso di specie in relazione alla sentenza resa dalla CTR Campania n.9240/31/2016 del 21.10.2016 che, per l’appunto decidendo il ricorso proposto dalla socia della società S., ha dichiarato, con sentenza pubblica in epoca successiva a quella chi esaminata, la nullità della sentenza gravata, rimettendo le parti innanzi alla CTP di Napoli, al fine dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti interessate all’accertamento n.TF502AL5373-). Ne consegue che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari – qua la società S. sas nonché gli altri soci S. C., S. Lorenzo, S. R. e B. L. – è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 c.p.c. e 111 secondo comma Cost.
Va quindi dichiarata la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza, ivi comprese le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti alla CTP di Napoli per i provvedimenti di sua competenza.
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