CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20562 – La parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell’ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione, irrilevante all’uopo restando la previsione di cui all’art. 334 c.p.c., che opera solo in favore della parte che, prima dell’iniziativa dell’altro contendente, abbia prestato acquiescenza alla sentenza impugnata