CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2022, n. 22609 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 55 (poi art. 88), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, debba essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (poi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (poi 101, settimo comma); per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta