CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9122
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Riferimento a sentenza differente da quella oggetto del giudizio – Inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Palermo .con sentenza n 409/12, sez 9 Rigettava il ricorso proposto da C.A. avverso l’avviso di accertamento TY301B100158/11 per Irpef, Iva e Irap 2006.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 651/9/17, lo accoglieva parzialmente.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
Il contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla determinazione dei costi (scorporo di IVA sulle bombole di gas vendute) portati in detrazione dalla sentenza impugnata nella fattispecie in esame di omessa dichiarazione in cui l’Ufficio aveva determinato il reddito del contribuente.
Il ricorso appare inammissibile.
Nella intestazione del ricorso è specificato che lo stesso è proposto avverso la sentenza della CTR Sicilia n. 176/01/18 depositata l’8/5/18.
Con successiva dichiarazione, depositata il 10.8.18, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il ricorso era proposto avverso la sentenza CTR Sicilia n. 651/9/17.
A parte ogni questione circa la legittima costituzione del contraddittorio in ordine all’effettiva decisione oggetto di impugnazione, si rileva che il contenuto del ricorso è del tutto inconferente rispetto al contenuto della sentenza.
La sentenza che si dichiara impugnata (651/9/17) ha infatti ad oggetto il dianzi citato avviso di accertamento che si riferisce a tributi (irpef,iva e irap) dell’anno 2006.
Il ricorso fa invece riferimento ad un accertamento che si riferisce a tributi del 2004.
La sentenza di primo grado emessa nel processo di cui alla sentenza CTR 651/9/17, che sarebbe quella impugnata , reca il numero 409/12 SEZ 9, mentre nel ricorso si cita come sentenza di primo grado quella della CTP Palermo n. 230/07/13 che aveva accolto il ricorso del contribuente (nella presente causa ,invece, lo aveva rigettato).
La ricorrente, inoltre, precisa di avere chiesto in sede di appello, nella qualità di appellante, alla CTR di conformarsi alle conclusioni cui era pervenuta la CTP Palermo in ordine alla annualità d’imposta 2006, decisa medio tempore con esito favorevole all’Ufficio, che è quella di cui alla sentenza 409/12 emessa nella presente controversia, che aveva rigettato l’impugnazione del contribuente.
E’ quindi evidente che la narrativa in questione si riferisce a circostanze diverse da quelle del presente processo come è confermato dal prosieguo di pagina 3 del ricorso ove si fa cenno nuovamente all’anno d’imposta 2004, nonché dalle pagine 4 e 5 ove si riporta, quasi integralmente, il testo della decisione della CTR Regionale, che si riferisce ai tributi del 2004 e che risulta decisa in Palermo il 7.12.17, data ovviamente diversa da quella di cui alla sentenza CTR 651/9/17, oggetto del presente ricorso, che è stata decisa il 5.12.16.
Nell’ unico motivo di ricorso si fa infine riferimento ad alcuni capoversi della sentenza impugnata (il terzo ed il quinto) che non si riferiscono al testo della sentenza della CTR oggetto del presente ricorso, ma al testo della sentenza riportata nel ricorso che, come detto, non è quella oggetto del presente giudizio.
Il ricorso risulta quindi del tutto inconferente rispetto alla sentenza impugnata e va quindi dichiarato inammissibile . Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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