CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9134
Previdenza – Attività di produttore diretto o libero di assicurazioni – Regime previdenziale applicabile – Condizioni – Modalità di svolgimento dell’attività
Rilevato in fatto che
con sentenza depositata il 4/5/2017, la Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza resa dal Tribunale, ha dichiarato insussistente l’obbligo di M.S. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS, in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di A. assicurazioni s.p.a.; avverso la pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso la S.;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la parte controricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con mod. in L. 326/2003), in relazione agli artt. 1 L. n. 613/1966, 29 L. n. 160/1975, e 1, comma 202, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, di. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018; V. Cass. 27/11/2018, n. 30693; Cass. 16/7/2019, n.19098);
il principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impressa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018); il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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