CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13576 – E’ ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado