CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13589

Tributi – Contenzioso tributario – Adesione alla definizione agevolata ex art. 3, D.L. n. 119 del 2018 (cd. Rottamazione-ter) – Istanza di carenza di interesse alla pronuncia – Inammissibilità del ricorso – Mancata prova di notifica all’ufficio – Effetti – Estinzione del processo – Esclusione

Fatti di causa

1. In data 17.9.2002, C.F. acquistava un appartamento, sito in Bologna alla via S. n. (..), per l’importo di Euro 120.000,00. A seguito dei necessari lavori di ristrutturazione edilizia, lo frazionava in due appartamenti, uno di mq. 44, che vendeva il 29.7.2004 per la somma di Euro 140.000,00, ed uno di mq. 49, che vendeva in data 19.1.2005, per l’importo di Euro 205.000,00. L’Ente impositore, con avviso di accertamento n. THB01D206090 rettificava la dichiarazione dei redditi del contribuente, e richiedeva il pagamento dei tributi sulla plusvalenza conseguita mediante la rivendita dell’appartamento ceduto nell’anno 2004, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR). In relazione all’appartamento venduto nell’anno 2005, il contribuente aveva dichiarato un reddito di Euro 19.000,00, sottraendo dal prezzo di vendita le spese sostenute per il frazionamento, indicate come pari ad Euro 186.000,00. L’Amministrazione finanziaria, con avviso di accertamento n. THB01D203731/2010, rettificava le spese, riducendole ad Euro 65.361,00. Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate riteneva che trovasse applicazione l’art. 67 del TUIR, e che pertanto dovessero essere assoggettate a tassazione, quali redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non più di cinque anni, non ricorrendo l’ipotesi di esclusione costituita dall’avere il venditore avuto quale abitazione principale l’immobile per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la cessione.

2. Avverso gli avvisi di accertamento, F.C. proproneva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che trattava separatamente ed accoglieva entrambi i ricorso, ritenendo insussistente sia il presupposto oggettivo (il conseguimento di una plusvalenza), sia quello soggettivo (il conseguimento di un reddito tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, TUIR), e pertanto annullava ambedue gli atti impositivi.

3. Avverso le decisioni sfavorevoli conseguite in primo grado, l’Agenzia delle entrate ricorreva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che accoglieva le impugnative osservando, in particolare, che il contribuente non aveva dato prova del proprio diritto ad usufruire dell’esenzione del regime di tassazione delle plusvalenze, secondo cui egli non avrebbe dato prova di aver utilizzato come abitazione principale l’appartamento sito in via S. n. (..), nonostante “le prove convergenti … costituite: dal contratto di erogazione dell’energia elettrica in essere con l’ENEL … nonché dal pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani” (ric., p. 20 s.).

4. Mediante il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’impugnante lamenta la violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 112, cod. proc. civ., in cui è incorsa la Ctr, disconoscendo la deducibilità dei costi che sono stati necessariamente sostenuti per il frazionamento dell’immobile.

5. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito del giudizio. Il ricorrente, infatti, ha depositato una documentata istanza con la quale domanda di dichiarare il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del processo, avendo aderito, in relazione all’accertamento fiscale relativo all’anno 2005, alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., c.d. rottamazione ter. L’istante ha pure depositato copia dell’istanza di adesione, debitamente sottoscritta e rivolta all’Agenzia delle entrate riscossione, con attestazione dell’intervenuto deposito.

6. Invero il contribuente non ha provveduto ad assicurare prova di aver notificato istanza e documentazione allegata alla controparte, l’Agenzia delle entrate, ai sensi degli artt. 372 e 390, ult. parte, cod. proc. civ.

Difettando, nel caso di specie, dei requisiti prescritti dalle norme su richiamate, l’atto depositato non sarebbe di per sé idoneo a determinare l’estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza della ricordata adesione alla definizione agevolata ma, essendo inequivocabilmente indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso da parte del contribuente, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. sez. U, sent. 18.02.2010, n. 3876).

7. Il contribuente ha domandato la compensazione delle spese di lite, e l’istanza può essere accolta, in considerazione delle ragioni della decisione.

8. Il ricorrente non deve essere onerato del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in applicazione del principio che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che “l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse alla pronuncia, in relazione al ricorso proposto da C.F. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.