CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16184
Tributi – Previdenza complementare – Somme erogate a titolo di liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale – Somme costituenti rendimento – Esclusione da tassazione – Illegittimità – Applicazione tassazione agevolata al 12,50 per cento
Ritenuto che
1. M. F. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso diretta ad ottenere l’integrale restituzione della ritenuta Irpef operata dal sostituto di imposta (Cassa di Previdenza Exxon Mobil) al 29,02% (per un importo di € 4.764,00) sulle somme erogate a titolo di liquidazione della partecipazione di fondo previdenziale integrativo aziendale.
2. La CTP accoglieva il ricorso rilevando la non tassabilità della liquidazione ravvisandosi una ipotesi di doppia imposizione dal momento che i proventi della gestione finanziaria erano già tassati all’origine.
3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, che si dichiarava disponibile a ridurre l’aliquota applicabile al 12,50% (con un rimborso pari ad € 2.712,00), la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello aggiungendo alle motivazioni del giudice di primo grado il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 13642/2011 della tassazione separata della parte di somme versate aventi natura previdenziale e dell’assoggettamento a tassazione per l’aliquota del 12,50% per le somme costituenti rendimento.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. I contribuenti hanno svolto difese depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione degli artt. 111 Cost. 61, 36, nr 2 e 4 del d.lvo 546/92, 132, 2° comma nr 4 cpc e 118 cpc, in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 cpc per essere la sentenza nulla in quanto affetta da motivazione apparente ed illogica
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art 6 I. 482/1985, in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata negata tout court la tassabilità dei rendimenti derivanti dall’investimento di parte dei contributi devoluti agli enti di previdenza complementare.
2. Il primo motivo è fondato pur avendo l’Agenzia erroneamente rubricato il vizio fatto valere come violazione art. 360 1 comma nr 3, anzichè dell’art. nr 360 1 comma nr 4. Si tratta, contrariamente a quanto sembra affermare il contribuente nella memoria di un errore che non determina alcuna conseguenza in termini di ammissibilità del motivo dal momento che dalla sua illustrazione si evince chiaramente la natura della doglianza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, < < l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c, né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato>>(cfr. Cass n. 25557/2017, 26310/2017, 4036/2014).
2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).
Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
2.2 Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, come risulta dalla riproduzione nel corpo del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, dei motivi di appello, aveva impugnato la sentenza della CTP, che in accoglimento del ricorso aveva disposto l’integrale restituzione della ritenuta fiscale, denunciando l’errore in cui erano incorsi i giudici di prime cure nel non applicare sulla somma corrispondente agli interessi finanziari netti erogati alla ricorrente, pari ad € 16.416,11, la tassazione agevolata del 12,50% ex art. 482/85, secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce tra le quale la sentenza resa a Sezioni Unite nr 1342/2011. L’Ufficio riconosceva, quindi, il diritto del contribuente al rimborso della minor somma di € 2.711,94 corrispondente alla differenza tra la ritenuta applicata con la tassazione separata e la ritenuta corretta del 12,50%
2.3 In merito a tale quaestio iuris il passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza è il seguente: << l’appello non merita accoglimento, avendo la CTP valutato correttamente tutti gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia >>
2.4 Si tratta all’evidenza di affermazioni generiche ed apodittiche non spendendo la sentenza una sola parola per spiegare le ragioni della conferma della decisione di primo grado alla luce delle censure contenute nell’appello.
2.5 Le conclusioni del giudice di secondo grado che, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso integrale delle operate ritenute appaiono, inoltre, del tutto illogiche ed distoniche con l’espressa menzione nella motivazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite nr 13642/2011 che l’Ufficio aveva posto a fondamento delle proprie ragioni
2.5 Ricorre, pertanto, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente apparente e perplessa, che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.
3 Il secondo motivo resta assorbito.
4 In accoglimento del primo motivo va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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