CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16207
Rapporto di lavoro – Mobbing – Risarcimento del danno – Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
Rilevato
– che, con sentenza del 31 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Bergamo e rigettava la domanda proposta da C.P. nei confronti del Comune di Calcinate, avente ad oggetto la condanna dell’Ente, presso il quale l’istante operava, con qualifica di istruttore direttivo – categoria D4, addetta al settore Servizi alla persona, nell’ambito del quale aveva sempre svolto compiti di coordinamento del “segretariato sociale” e dal quale era stata poi trasferita per essere addetta a compiti meramente esecutivi presso il Servizio segreteria, al risarcimento del danno biologico, esistenziale morale e all’immagine , previo accertamento della commissione di fatti qualificabili come mobbing nonché alla reintegrazione nel posto presso il settore Servizi alla persona;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa infondata confermando, in relazione alla vaghezza delle dichiarazioni testimoniali ed alla scarsa significatività delle circostanze riferite, la valutazione del primo giudice circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa la ricorrenza di comportamenti dotati di potenzialità oggettiva, di dannosità di sistematicità e di carattere doloso
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la P., con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune;
– che, nelle more, prodotta memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso con accettazione del Comune, anche relativamente alla compensazione delle spese, di cui, all’odierna udienza, il Collegio, dà atto, dichiarando l’estinzione del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.