CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7473
Svolgimento di mansioni superiori – Esatta interpretazione delle norme di contrattazione collettiva – Denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro – Sindacato in sede di legittimità – lnterpretazione delle clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale ex art. 1362 c.c. e seguenti – Criterio interpretativo diretto e non canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione
Rilevato che
1. con sentenza del 2.10.2014, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto da A.A. avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda del predetto diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica di programmatore, par. 205, coordinatore d’ufficio, o 183, specialista tecnico amministrativo, ed all’inquadramento nel terzo livello, ovvero nella seconda categoria (superiore rispetto alla qualifica di operatore CED parametro 155 ed inquadramento nella 5° categoria);
2. la Corte rilevava che l’A. aveva evidenziato come dall’1.11 al 31.12.1999 era stato utilizzato nelle diverse e superiori mansioni di programmatore junior di 4° livello in forza di disposizione di servizio; che, in realtà, a far tempo dal settembre 1999, era stato impegnato in compiti appartenenti al livello ancora superiore, 3° livello, svolgendo in via continuativa mansioni di programmatore in piena autonomia, senza sostituire alcun dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
3. la Corte osservava che il lavoratore non aveva descritto in modo analitico le iniziali mansioni svolte in relazione al livello attribuitogli in sede di assunzione, essendosi limitato ad una elencazione dei compiti relativi alle mansioni di appartenenza e che analogamente, in relazione alle superiori mansioni di programmatore junior, difettavano gli elementi descrittivi necessari anche ad evidenziare l’assunto secondo cui le mansioni non erano riconducibili al detto profilo, quanto piuttosto a quello ancora superiore di programmatore di 3° livello. Riteneva che ciò si traduceva nell’impossibilità di realizzare il confronto tra le mansioni concretamente svolte e quelle relative al livello rivendicato, rendendo impossibile intraprendere la valutazione articolata sul procedimento trifasico. Affermava, poi, che, dovendo aversi riguardo, nello specifico settore, a quanto previsto dall’art. 18 del R.D. 148/1931 All. A, difettavano anche le condizioni ivi previste, atteso che la richiamata nota del 28.10.1999, attributiva delle mansioni di programmatore junior, si riferiva a periodo di poco più di un mese (dall’1.11 al 31.12.1999) e che la stessa atteneva a compiti diversi da quelli propri dal livello e profilo professionale giudizialmente rivendicati in via principale;
4. non poteva, secondo la Corte, rilevare che lo svolgimento delle superiori mansioni era descritto come protrattosi oltre la scadenza del 31.12.1999, mancando la possibilità di raggiungere la prova della qualità e spessore dei compiti espletati. Da ultimo, non risultava offerto alcun elemento da cui trarre la dimostrazione che il posto su cui aveva operato l’A. si sostanziasse in una situazione di fatto di mancata copertura dello stesso da parte del titolare, eventualmente perdurante per significativi periodi di tempo, senza peraltro alcuna allegazione di un organigramma aziendale idoneo a dimostrare la vacanza del posto;
5. non potendo trovare accoglimento la domanda principale, neanche la richiesta avanzata in via subordinata poteva avere differente sorte, essendo omessa ogni domanda diretta specificamente ad ottenere l’inquadramento nella qualifica di programmatore junior, posto che la domanda aveva ad oggetto solo l’inquadramento nel livello superiore di programmatore, come dimostrato anche dal tenore del processo verbale di mancata conciliazione del 25.9.2005, da cui risultava che l’A. aveva rifiutato l’offerta dell’inquadramento cui si riferiva la sua domanda subordinata. La Corte evidenziava, infine, la mancanza di ogni prova della natura dei compiti espletati dopo il 31.12.1999;
6. di tale decisione ha domandato la cassazione l’A., affidando l’impugnazione a quattro motivi, illustrati in memoria, resistiti dall’Ente Volturno.
Considerato che
1. con il primo motivo, si denunzia violazione o falsa applicazione della I. 279/1989, dell’art. 2 dell’ipotesi di accordo di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 27.11.00, assumendosi, con riferimento all’elencazione dei profili professionali descritti dalle indicate fonti normative, che la Corte d’appello non avrebbe effettuato un puntuale controllo degli elementi emersi dalle premesse in fatto del ricorso introduttivo e dei precedenti gradi di giudizio, nonchè delle prove per tabulas. Nel motivo si procede ad una descrizione delle aree professionali di cui all’ipotesi di accordo di rinnovo del c.c.n.l. Autoferrotranvieri sottoscritto il 27.11.00 per il periodo 2000-2003, indicandosi i corrispondenti profili professionali ed i parametri di riferimento, adducendosi la mancata effettuazione del procedimento logico giuridico diretto alla determinazione del livello corrispondente alle mansioni espletate;
1.2. si richiama, poi, in particolare, l’ordine di servizio n. 8405 del 28.11.1999, che avrebbe dovuto dimostrare la validità dell’assunto dell’istante quanto alla sussistenza di un ordine scritto;
2. con il secondo motivo, è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., rilevandosi come la Corte territoriale erroneamente abbia disatteso l’istanza di escutere i testi indicati, ritenendo irrilevanti i capi di prova articolati;
3. con il terzo motivo, si ascrive alla decisione impugnata il difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, osservandosi che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che mancassero i requisiti prescritti dall’art. 18 R.D. 148/1931, quando, invece, gli stessi sussistevano ed erano dimostrabili anche con la prova per testi;
4. il quarto motivo si incentra sulla deduzione di violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 18 di cui all’allegato al R.D. 148/1931, sul rilievo che, in primo luogo, anche in ipotesi di coesistenza di mansioni proprie del livello di appartenenza con quelle proprie del livello rivendicato, il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi al criterio della prevalenza e sulla base dell’ulteriore assunto che, anche in mancanza dell’ordine scritto, il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto a percepire le differenze retributive corrispondenti; si assume che la vacanza del posto avrebbe potuto anche desumersi dalla prolungata adibizione allo svolgimento delle diverse mansioni, indipendentemente dalla previsione dell’ordine scritto e dalla indicazione della durata dell’assegnazione contenuta in tale ordine;
5. quanto al primo motivo, va rilevata la mancata trascrizione del contenuto dell’ordine di servizio richiamato, del quale non si indica neanche la sede di rinvenimento nella produzione dei precedenti gradi di giudizio, in dispregio del principio di specificità, secondo il quale il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);
5.1. il motivo è, poi, eccentrico rispetto alla motivazione della Corte, che ha rilevato la mancanza di ogni descrizione dei compiti specificamente svolti dal lavoratore anche dopo il 31.12.1999, evidenziando l’inammissibilità di capitoli di prova articolati su circostanze estremamente lacunose. Peraltro, l’ordine di servizio richiamato riguardava esclusivamente l’attribuzione di mansioni di programmatore junior di 4° livello, rispetto al quale la Corte ha evidenziato l’assenza di ogni rivendicazione quanto all’inquadramento nel relativo profilo, essendo la pretesa volta ad ottenere il 3° livello e l’altra espressamente rinunziata in sede di conciliazione;
5.2. la censura rileva, poi, la violazione del c.c.n.l. e degli accordi richiamati, laddove altro è il tenore delle argomentazioni che sostengono il decisum, non ponendosi alcuna questione in ordine all’esatta interpretazione delle norme contrattualcollettive; erroneo è anche il riferimento contenuto nel motivo all’applicabilità dei criteri ermeneutici in sede di interpretazione delle norme collettive, posto che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr. Cass. 6335 del 19.3.2014, Cass. 18946/2014, Cass. 21888/2016, Cass. 17244/2015);
6. anche la censura espressa nel secondo motivo è priva di giuridico fondamento, avendo la Corte rilevato l’inammissibilità della prova in quanto articolata su circostanze del tutto generiche, che non avrebbero potuto condurre all’accertamento del diritto rivendicato; peraltro, la norma richiamata attiene al modo di deduzione della prova per testi, che non rileva ai fini indicati nella doglianza;
7. il terzo motivo palesa una mera contrapposizione di una diversa ricostruzione degli elementi di fatto emersi dall’istruttoria e la censura è inconferente rispetto alla rilevata genericità della descrizione delle mansioni ed alla evidenziata mancanza degli ulteriori elementi di fatto e di diritto idonei ad integrare le condizioni di operatività dell’art. 18 r. d. 148/91, posto a fondamento della pretesa di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento;
8. infine, anche le censure avanzate nel quarto motivo sono infondate, sia perché il richiamo all’art. 2103 c.c. è erroneo a fronte della ritenuta applicazione dell’art. 18 R.D., sia perché la motivazione della Corte ha evidenziato come non fosse stata allegata idoneamente l’attività svolta, il che si pone come ostativo rispetto ad ogni altra valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui al cit. art. 18, anche in termini di mancanza dell’organigramma e di indicazione della durata della assegnazione;
8.1. pur non ignorandosi l’orientamento di legittimità secondo il quale “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore” (in tali termini si esprime Cass. 12601 del 17/06/2016), sono insuperabili le considerazioni svolte circa l’impossibilità di compiere anche il procedimento trifasico, per la mancanza di ogni descrizione analitica delle mansioni svolte;
8.2. quanto alla ritenuta erroneità dell’esclusione delle differenze retributive, neanche si indica in che termini analoga questione fosse stata sottoposta al giudice del gravame, ed, in ogni caso, è dirimente quanto osservato dalla Corte territoriale sulla mancata precisa allegazione delle diverse mansioni che si assumono svolte, anche a prescindere dall’indicazione degli ulteriori presupposti necessari per il riconoscimento del diverso inquadramento ai sensi dell’art. 18 r.d. 148/1931 All. A;
9. il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto;
10. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
11. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206 - La verifica del comportamento del lavoratore dovrà essere svolta dal giudice di merito in coerenza con le richiamate caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 settembre 2019, n. 22014 - Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2019, n. 13536 - Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante, ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, artt. 3 e 38 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2020, n. 10407 - La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 524 depositata l' 11 gennaio 2023 - Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e liquido nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32981 - Lo svolgimento di mansioni inferiori rispetto alla qualifica posseduta non legittima la perpetuazione dell'inadempimento datoriale, ed anzi costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. l'assegnazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bonus dei 200 euro per gli autonomi senza partita
Bonus 200 euro per gli autonomi e professionisti senza partita IVA iscritti al…
- FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110%
FAQs per interventi ammessi a Superbonus 110% Faq del 17 febbraio 2023 In caso d…
- Split Payment : sanzioni e rimedi per gli errori i
Nei casi di emissione di fatture senza indicazione l’indicazione “scissione dei…
- Flat tax incrementale: requisiti soggettivi ed ogg
Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con il comma comma 55 viene st…
- Regime forfettario: i nuovi requisiti a seguito de
Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 art. 1 commi dal 54 all…