CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2021, n. 7923
Tributi – Riscossione – Imposte sui redditi – Prescrizione – Termine ordinario
Rilevato
che O. s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso della contribuente contro una cartella di pagamento del 2006 ed estratti ruolo relativi ad imposte IRES, ILOR ed IRAP per gli anni compresi fra il 1993 ed il 1996 e fra il 1999 ed il 2009;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2948 c.c., 25 e 26 DPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la notifica degli atti si perfezionasse con consegna a persona diversa dal destinatario, senza la necessità della spedizione di una seconda raccomandata; che, mediante il secondo, O. s.r.l. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2719 c.c., 112 c.p.c. e 26 DPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la corrispondenza tra il contenuto dell’avviso di ricevimento e l’effettivo contenuto del plico ricevuto; che, attraverso l’ultimo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2944, 2946, 2948 e 2953 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., posto che, sia con riferimento alle cartelle di pagamento, sia con riguardo alle intimazioni si sarebbe perfezionata la prescrizione quinquennale;
che l’intimata si è costituita con controricorso; che il primo motivo è inammissibile;
che, infatti, nella sentenza della CTR si dà atto della circostanza che il contribuente non avesse contestato le copie degli avvisi di ricevimento con riferimento alla sottoscrizione apposta da chi li aveva ritirati, ma esclusivamente il mancato deposito degli originali;
che, in tal senso, deve reputarsi che la predetta eccezione sia stata sollevata per la prima volta in questa sede; che il secondo motivo è inammissibile;
che, infatti, esso risulta privo di interesse, giacché l’affermazione della CTR circa “l’assenza di una specifica contestazione di mancata corrispondenza dell’avviso di ricevimento con l’effettivo contenuto del plico ricevuto” costituisce un obiter dictum, senza alcuna incidenza sulla decisione impugnata;
che il terzo motivo è infondato;
che il principio, di carattere generale – secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. – si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via: pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016); che, pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla normativa che regola l’imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario;
che, nella specie, la legge sull’IRPEF e sulle altre imposte dirette non contiene la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova applicazione il regime ordinario, di cui all’art. 2946 c.c. (Sez. 6-5, n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6 – 5, n. 32308 dell’11/12/2019); che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1° bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 depositata il 17 maggio 2022 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2020, n. 6117 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 luglio 2021, n. 19159 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2016, n. 23397 - La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della…
- Commissione Tributaria Provinciale di Roma sezione VII sentenza n. 4339 depositata il 16 luglio 2019 - In tema di processo tributario la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2019, n. 30608 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…