CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29755
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Movimentazioni bancarie – Dichiarazione dei redditi – Omessa presentazione
Rilevato
che la Corte ha costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.
che M. M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Alessandria. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, relative all’anno 2007;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza per insufficiente motivazione, violazione dell’art. 111 Cost. e 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata non avrebbe indicato, neppure succintamente, né il percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione né le circostanze poste a fondamento della stessa;
che, con il secondo motivo, la ricorrente assume la falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° DPR n. 600/1973 e dell’art. 1 comma 4° lett. c) DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di considerare che la contribuente non era obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi, possedendo solo il reddito fondiario dell’abitazione principale, sicché l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di emettere l’avviso di accertamento, notificato nel 2013;
che, con l’ultimo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 commi 4°, 5° e 6° DPR n. 600/1973 e dell’art. 2697 c..c, in relazione all’art. 360 n. 3: la sentenza di secondo grado avrebbe avallato l’impostazione dell’Ufficio, nonostante la contribuente avesse fornito la prova della provenienza dai familiari e della disponibilità sul conto corrente personale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indice; che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il primo motivo è destituito di fondamento; che, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata è agevole evincere il percorso logico-giuridico seguito dalla CTR e caratterizzato dall’inidoneità delle allegazioni della contribuente a giustificare il possesso dei beni indice; che il secondo motivo è inammissibile;
che la questione concernente la natura pertinenziale rispetto all’abitazione principale non risulta dedotta in sede di merito; che, in ogni caso, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo d.lgs. nell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, si riferisce anche all’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché fa astratto riferimento al dovere di dichiarazione in quanto tale, ed ha lo scopo di salvaguardare le possibilità di esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (Sez. 5, n.17696 del 30/07/2015);
che la CTR ha fatto rilevare come “l’alloggio destinato ad abitazione principale non rappresenta l’unica unità immobiliare di proprietà della contribuente perché, come ricordato dall’Ufficio e non contestato da controparte, vi sono altri beni immobili; tale stato di cose costituisce obbligo di dichiarazione. L’altra ragione è che, in ogni caso, l’Ufficio ha potuto beneficiare del maggior termine proprio perché in presenza della dichiarazione dovuta e non presentata sono stati riscontrati redditi non dichiarati e quantificabili con metodo sintetico da reddito metro”) che, pertanto, è stato correttamente considerato il termine quinquennale, siccome previsto dall’art. 43 comma 2° DPR n. 600/1973;
che anche il terzo motivo non risulta fondato, giacché la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione delle allegazioni già esaminate dai giudici di secondo grado e ritenute, con un giudizio astrattamente logico e congruo – pertanto incensurabile in sede di legittimità – del tutto insufficienti a supportare il possesso dei beni indice; che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in euro 3.500, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13.