CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29823
Tributi – IRAP – Attività professionale – Autonoma organizzazione – Dipendente con mansioni esecutive – Compensi
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente agli anni 2007-2010.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto che l’attività professionale del contribuente fosse fornita del requisito dell’autonoma organizzazione sol perché il ricorrente aveva sostenuto spese per il laddove tale figure professionali avevano costituito un mero ausilio alla sua attività.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16, ord. n. 889/17).
Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dai superiori principi regolatori della materia, in quanto hanno ritenuto che “lo svolgimento di una libera professione si colloca al di fuori dell’area di applicazione dell’Irap solo a condizione che il professionista operi senza dipendenti”, senza verificare se i compensi corrisposti al dipendente che svolgeva mansioni esecutive fossero compatibili con la retribuzione di un dipendente full time avente mansioni di segreteria (secondo gli autorevoli approdi giurisprudenziali) non in grado di accrescere le potenzialità professionali del professionista, mentre, d’altra parte, le spese per beni strumentali non sono di per sé indice di autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 23552/16).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria della Liguria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9456 - IRAP il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 32110 depositata il 20 novembre 2023 - In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484 - Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19071 - IRAP - Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24516 - In tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30085 - In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…