CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29823

Tributi – IRAP – Attività professionale – Autonoma organizzazione – Dipendente con mansioni esecutive – Compensi

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente agli anni 2007-2010.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto che l’attività professionale del contribuente fosse fornita del requisito dell’autonoma organizzazione sol perché il ricorrente aveva sostenuto spese per il laddove tale figure professionali avevano costituito un mero ausilio alla sua attività.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16, ord. n. 889/17).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dai superiori principi regolatori della materia, in quanto hanno ritenuto che “lo svolgimento di una libera professione si colloca al di fuori dell’area di applicazione dell’Irap solo a condizione che il professionista operi senza dipendenti”, senza verificare se i compensi corrisposti al dipendente che svolgeva mansioni esecutive fossero compatibili con la retribuzione di un dipendente full time avente mansioni di segreteria (secondo gli autorevoli approdi giurisprudenziali) non in grado di accrescere le potenzialità professionali del professionista, mentre, d’altra parte, le spese per beni strumentali non sono di per sé indice di autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 23552/16).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria della Liguria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.