CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29827
Tributi – Accertamento – Notificazione tramite posta – Termini di scadenza – Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – Contenzioso tributario
Rilevato che
Con sentenza in data 21 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da M. T. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento n. TK7011302384 relativo a maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA in relazione all’anno 2008. Osservava la CTR che il gravame era inammissibile stante la tardiva costituzione in giudizio dell’appellante, il quale aveva notificato l’atto di appello con raccomandata a.r. spedita il 20 luglio 2016 e si era costituito in giudizio mediante deposito del ricorso il 20 settembre 2016, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, previsto dall’art. 53, comma 2, d.lgs n. 546/92 in combinato disposto con l’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/92, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Avverso la decisione, con atto del 20 dicembre 2017, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, m 3, cod. proc. civ., violazione e talsa applicazione dell’art. 53, comma 2, e dell’art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/92.
II ricorso è fondato.
Il contrasto insorto in seno alla Suprema Corte in merito all’individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, di cui all’art. 22, comma 1, e all’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/92, in caso di notificazione postale diretta, e segnatamente se debba attribuirsi rilevanza alla data di ricezione del plico da parte del destinatario ovvero alla data di spedizione dello stesso, è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)».
La sentenza impugnata si pone pertanto in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezione Unite, avendo la CTR dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per tardiva costituzione in giudizio dell’appellante ritenendo che il termine di costituzione decorresse dalla data di spedizione del ricorso.
Nella specie, il ricorso in appello è stato ricevuto il 22 luglio 2016 dall’Agenzia delle entrate ed il contribuente si è costituito in giudizio il 20 settembre 2016, entro il termine, quindi, di 30 giorni previsto dagli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, d.lgs n. 546/92, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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