CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26322
Tributi – Accertamento – Irregolarità nell’emissione di ricevute fiscali – Irrogazione sanzioni amministrative – Acquiescenza – Sanzione accessoria di sospensione dell’attività
Considerato che
In sede di accesso presso la società C.S., esercente attività di ristorazione, per controlli ai fini delle disposizioni di cui alle leggi 10 maggio 1976 n. 249, 26 gennaio 1983, 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di corretta emissione di fatture e scontrini fiscali, la G.d.F. riscontrava n. 4 irregolarità nell’emissione di ricevute fiscali (in data 5, 11, 13 e 17.7.2012) ed emetteva un avviso di contestazione con liquidazione di sanzioni amministrative, che la società provvedeva a pagare ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997. L’Ufficio notificava in data 13.2.2013 la sanzione accessoria di sospensione dell’esercizio dell’attività per la durata di tre giorni consecutivi, a decorrere dal 9.4.2013. C.S. impugnava il provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza n. 320 del 2013, emetteva ordinanza di non luogo a provvedere essendo il provvedimento di chiusura dell’esercizio già eseguito. La contribuente appellava la decisione, lamentando omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento di un’unica infrazione contestata con un unico verbale e l’irrilevante maggiore indicazione del corrispettivo indicato nelle ricevute fiscali rispetto a quello effettivamente incassato a mezzo POS. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3501 del 2014, accoglieva l’appello.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi. La società contribuente non ha svolto difese.
Ritenuto che
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la pronuncia appellata violerebbe i commi 2 e 2 bis dell’art.12 del d.lgs. n. 471 del 1997, atteso che la disposizione, facendo riferimento a distinte violazioni, non prevede che queste debbano essere rilevate in momenti separati, bensì che si debbano verificare quattro violazioni compiute in giorni diversi, come è avvenuto nella fattispecie. Né alcun rilievo potrebbe avere l’avvenuta definizione delle sanzioni da parte della contribuente, atteso che l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuto nell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, con la conseguenza che l’irrogazione di detta disposizione non sarebbe impedita dalla definizione agevolata. L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che la circostanza che la contestazione dell’Ufficio si basi su differenze di euro 0,50 centesimi tra incassi e ricevute non sarebbe il fatto accertato dai verificatori e non costituirebbe il presupposto della sanzione, con conseguente irrilevanza ai fini della causa.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che la sentenza merita di essere riformata nella parte in cui si è pronunciata sulla richiesta risarcitoria di controparte, affermando che “appare sussistente l’eccepito patito danno economico e di immagine lamentato dalla contribuente che può essere rivendicato nella competente sede giurisdizionale civile”. La società contribuente non aveva spiegato domanda risarcitoria nel ricorso introduttivo, avendola proposta solo con l’atto di appello, con cui chiedeva, in via subordinata, che fosse riconosciuto il danno economico ed il danno all’immagine patiti dall’appellante, determinando in via equitativa il quantum. La Commissione Tributaria Regionale, pronunciandosi sulla domanda, sarebbe evidentemente incorsa nella violazione della norma indicata in rubrica, che vieta la proposizione in appello di domande nuove.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto i giudici regionali, pur avendo precisato che la domanda risarcitoria doveva essere proposta nella competente sede giurisdizionale civile, si sono tuttavia pronunciati sulla fondatezza della stessa, affermando che: “appare essere sussistente l’eccepito patito danno economico e di immagine lamentato”, così travalicando i limiti della giurisdizione.
4. Il primo motivo è fondato e va accolto per i principi di seguito enunciati. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento delle restanti censure.
a) I giudici di appello testualmente affermano che la “DRE, al fine di legittimare la emissione del provvedimento di irrogazione di sanzione accessoria, di sospensione dell’esercizio dell’attività, ha emesso un unico atto sanzionatorio facendo richiamo quattro volte al medesimo unico verbale redatto dalla G.d.F. per asserite irregolarità costituite dalla non corrispondenza del corrispettivo indicato nelle ricevute fiscali con quello incassato a mezzo POS e che è risultato essere inferiore di complessivi euro 1,50”, e concludono per l’inesistenza del reato tributario sulla base del rilievo che “la G.d.F. ha accertato che tre ricevute fiscali indicavano, ciascuna, un corrispettivo superiore ad euro 0.50 a quello incassato con il POS “, sicchè le denunciate irregolarità sono state determinate dall’omessa indicazione nelle ricevute fiscali di uno sconto “asseritamente praticato di euro 0.50”.
Si legge ancora nella motivazione della sentenza impugnata che la sanzione accessoria “appare essere spropositata, afflittiva e vessatoria rispetto alla affermata presunta irregolarità di mancato incasso di complessivi euro 1,50”.
Le conclusioni a cui giunge la Commissione Tributaria Regionale non possono essere condivise, tenuto conto che questa Corte ha più volte precisato che: “L’art. 12 …presuppone il definitivo accertamento delle violazioni contestate e prescinde da un ammontare minimo dei corrispettivi complessivamente non documentati” (v. in motivazione Cass. n. 25281 del 2017). Ne consegue che, ai fini della irrogazione della sanzione, non assume alcun rilievo l’ammontare dei corrispettivi complessivamente non documentati. Va, altresì, ribadito che, ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 452 del 1997, non rilevano le modalità di contestazione delle infrazioni, in quanto detta disposizione normativa è volta a sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla violazione dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale commessa nel corso del quinquennio, a prescindere da come sia stata effettuata la contestazione in ciascuna ipotesi (Cass. n. 739 del 2019).
Inoltre, è stato chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 12, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquiennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultime disposizione” (Cass. n. 2439 del 2007). Pertanto, non appare corretta la soluzione prospettata dai giudici di appello, secondo cui “la circostanza che la contribuente abbia aderito bonariamente alla definizione della sanzione pecuniaria non può far nascere alcuna presunzione di riconoscimento delle contestate irregolarità atteso che l’instaurazione di un contenzioso tributario avrebbe ragionevolmente comportato ben più onerosi costi professionali per poter esercitare il diritto di difesa“, tenuto conto della specialità della disposizione di cui all’art. 12, comma secondo, del d.lgs. n. 471 del 1997.
5.In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado si compensano integralmente tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.
Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.
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