CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22667 – La cessione di tutte le attività e passività della banca posta in liquidazione coatta amministrativa non comporta di per sé cessione dell’intera azienda, ben potendo gli elementi patrimoniali attivi e passivi, ancorché ceduti in blocco ad un unico soggetto (che acquista le attività e si accolla le passività), essere considerati in senso atomistico, in quanto riferibili ad un organismo ormai non più funzionante