CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22667
Procedimento penale – Sospensione cautelativa dal servizio – Assegno pari al 50% della retribuzione mensile, senza mensilità aggiuntive ed incrementi contrattuali collettivi – Differenze retributive e contributive
Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Catania, C.A. esponeva di essere stato dipendente della S.; nel novembre 1993 subiva un procedimento penale per cui veniva sospeso cautelativamente dal servizio in base all’art. 112 del c.c.n.L dal 1994 al 2007; dalla data di sospensione gli era stato corrisposto un assegno pari al 50% della retribuzione mensile, senza mensilità aggiuntive ed incrementi contrattuali collettivi. Con sentenza n. 107/06, passata in giudicato, il ricorrente era stato assolto per non aver commesso il fatto; chiedeva pertanto le relative differenze retributive e contributive.
Si costituiva U. s.p.a. nella qualità di successore del B.S. s.p.a. (a sua volta successore di S., posta in l.c.a., dal 6.9.97).
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, rigettata l’eccezione di prescrizione (che riteneva decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale) ed altre, condannando U. al pagamento delle differenze retributive dal gennaio 1994 sino ad aprile 1998.
Proponeva appello U.; resisteva il C.
Con sentenza depositata il 15.12.15, la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame rigettando nel merito la domanda del C..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a quattro motivi, cui resiste U. con controricorso, poi illustrato con memoria.
Considerato che
1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), deducendo in particolare che il giudice d’appello rigettò la domanda di differenze retributive dal 6.9.97 sino a tutto aprile 1998, periodo per il quale pure riconobbe la legittimazione del B.S., per una ritenuta limitazione della domanda in tal senso.
Il motivo è inammissibile in quanto l’interpretazione della domanda è compito riservato al giudice di merito e non può in ogni caso essere considerato un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., tanto più ove il ricorrente faccia riferimento, come nella specie, a pretese prove non esaminate.
2. – Con il secondo motivo il C. denuncia parimenti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine al difetto di legittimazione passiva del B.S./U. per il periodo 1994/97, evidenziando che nel giudizio di merito il ricorrente aveva usato l’espressione differenze retributjve (possibili solo con S.) in modo atecnico, intendendo piuttosto riferirsi all’assegno alimentare previsto dall’art. 112 del c.c.n.I. di categoria.
Il motivo è inammissibile, riguardando sempre una sgradita interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, nel regime di cui al novellato n.5 dell’art. 360 c.p.c.
3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia sempre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), ancora in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva del B.S./U., stante l’esplicito riconoscimento dei contributi previdenziali in suo favore, come poteva evincersi da taluni menzionati documenti.
Anche tale motivo è inammissibile basandosi, nel regime di cui al ridetto n. 5 dell’art. 360 c.p.c., su di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, in tesi derivante da taluni; documenti solo menzionati ma neppure prodotti in questa sede in contrasto con l’art. 369, co.2, n.4 c.p.c.
4. – Col quarto motivo il C. denuncia la violazione dell’art. 90, co.2, d.lgs n.385/93, di cui solleva eventuale questione di legittimità costituzionale laddove la norma citata prevede che il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, prevalendo su norme primarie (eguaglianza, giusta retribuzione) e sull’art. 2112 c.c.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, infatti, ha già osservato, con sentenza resa inter partes (Cass. n.15317/04), che risulta coerente con l’art. 90 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, la conclusione che “il cessionario (B.S.) risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo (di S.)”. Ne risulta, per quel che qui interessa, che la cessione di tutte le attività e passività della banca posta in liquidazione coatta amministrativa non comporta di per sé cessione dell’intera azienda, ben potendo gli elementi patrimoniali attivi e passivi, ancorché ceduti in blocco ad un unico soggetto (che acquista le attività e si accolla le passività), essere considerati in senso atomistico, in quanto riferibili ad un organismo ormai non più funzionante.
Ne consegue che l’art. 90 cit. non risulta affatto violato ma anzi correttamente applicato dalla Corte di merito, giusta quanto del resto stabilito nella precedente pronuncia di legittimità tra le parti (Cass. n. 15317/04, cui adde n. 24635/09, n.9895/15, 10624/17).
La differente posizione di un istituto di credito in l.c.a. (che tra l’altro raccoglie i risparmi dei cittadini) giustifica peraltro certamente la differente disciplina di quest’ultimo rispetto alla norma generale in tema di cessione d’azienda.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna !il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 - La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2021, n. 21362 - I contributi versati dopo la domanda amministrativa di supplemento di pensione ma prima della materiale liquidazione da parte dell'INPS del supplemento dovuto a fronte di tale domanda, possano…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18878 - La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettono ai soci e non…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20 - Ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora…
- Corte di Cassazione sentenza n. 21488 depositata il 7 luglio 2022 - Mentre l'imposta di registro investe l'azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli ben i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 28047 depositata il 26 settembre 2022 - In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito ires da eccedenza d'imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…