CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23184

Avviso di accertamento – Rettifica dichiarazione redditi – Definizione agevolata – art. 6, co. 2, D.L. n. 193/2016 – Cessazione della materia da contendere

Rilevato che

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a S. s.r.l. un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2005, ai fini Iva, Ires e Irap, in relazioni a lavori eseguiti su beni di terzi e non nella disponibilità della società; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositato controricorso;

Considerato che

in data 8 gennaio 2020 la società ha depositato un’istanza di cessazione della materia del contendere e, in particolare, ha esposto di essersi avvalso del beneficio della definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, decreto-legge n. 193/2016; con ordinanza del 31 gennaio 2020 questa Corte aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di acquisire notizie dalle parti in ordine alla riferibilità della comunicazione del concessionario per la riscossione n. 07990201702338716000 e dell’istanza di definizione agevolata alla pretesa di cui all’avviso di accertamento oggetto dei presente giudizio, nonché dell’eventuale definitivo pagamento del debito residuo;

con atto del 10 novembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha comunicato che la pretesa di cui all’accertamento impugnato è stato definito dalla contribuente mediante definizione agevolata e integrale pagamento di quanto dovuto ed ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha sostenute;

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.