CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2021, n. 10316
Tributi – Agevolazioni fiscali – Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 – Definizione agevolata ex art. 9, co. 17, della Legge n. 289 del 2002 – Rimborso imposte di successione pagate in relazione a denuncia del 1988 – Esclusione
Ritenuto che
1. Con istanza del 30/12/2004 S.S. e R.S. chiedevano all’Agenzia delle entrate il rimborso di €. 321.753,59 versate a titolo di imposta di successione per effetto dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in quanto residenti in uno dei Comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
2. Avverso il silenzio rifiuto i contribuenti proponevano ricorso e la CTR, con sentenza n. 2800/18/16, depositata il 20/07/2016, nel confermare la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di rimborso sul presupposto che le imposte pagate dai contribuenti trovavano causa in una denuncia di successione del 1988 e, dunque, antecedente agli anni 1990-1992 indicati dall’art. 9, comma 17, cit.
3. Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione.
5. In prossimità della camera di consiglio i contribuenti hanno depositato memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo i contribuenti deducono, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c, la nullità della sentenza emessa dalla CTR per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.
I ricorrenti lamentano che la CTR non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello afferente alla dedotta violazione del diritto degli stessi, quali residenti in uno dei comuni delle Provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal sisma del dicembre 1990, ad usufruire della definizione agevolata ex legge n 289 del 2002 e, dunque del rimborso richiesto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., la violazione dell’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale n 2057/FPC del 21/12/1990 e dei successivi provvedimenti di proroga, nonché dell’articolo unico del d.p.r. n. 81100 del 1991 e dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Con tale censura i ricorrenti assumono che, qualora si ritenga infondato il primo motivo di ricorso, la CTR avrebbe violato le norme sopra indicate nel non riconoscere l’agevolazione richiesta, assumendo all’uopo rilievo la precedente sospensione e rateizzazione del pagamento del tributo in esame concessa dall’Amministrazione finanziaria proprio in ragione di tali norme; di talché ad essi andava riconosciuta anche la definizione agevolata ex art. 9 cit.
In sostanza i contribuenti rilevano che avendo usufruito della sospensione dal pagamento dell’imposta per effetto dell’ordinanza indicata, avevano diritto anche alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 9 cit., in quanto entrambe le previsioni si rivolgevano alle persone colpite dal sisma del 1990.
3. Con il terzo motivo i contribuenti lamentano, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale n 2057/FPC del 21/12/1990, nonché degli artt. 31, 33 e 37 del d.lgs. n. 346 del 1990, dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto non applicabile all’obbligazione tributaria di cui era giudizio la normativa di favore contenuta nelle indicate disposizioni e ciò anche contro il principio del legittimo affidamento.
I ricorrenti assumono che l’obbligazione tributaria nei loro confronti, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, era nata nel 1990 con la conseguente applicabilità dell’art. 9 cit., e ciò in quanto a seguito della liquidazione dell’imposta avvenuta il 23.5.1989 la prima rata era dovuta il 30.8.1990.
In secondo luogo, i contribuenti rilevano che essendo stato loro riconosciuta la sospensione dal pagamento dei tributi agli stessi andava applicata anche la disciplina della definizione agevolata ex art 9 cit. in quanto entrambi gli istituti si fondavano sui medesimi presupposti.
4. Il primo motivo non è fondato.
Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato.
La CTR fonda il proprio decisum della inapplicabilità ai contribuenti della definizione agevolata di cui ala legge n. 289 del 2002 sul presupposto, evidentemente assorbente, che l’imposta di successione e INVIM pretesa dall’Amministrazione si fondava su una dichiarazione di successione del 1988 e, quindi, relativa ad una annualità diversa da quella degli anni 1990, 1991 e 1992 presi in considerazione dalla suindicata legge.
5. Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, non sono fondati.
I contribuenti lamentano che, essendo residenti nel Comune di Catania colpito dal sisma del dicembre 1990, avevano richiesto ed ottenuto i benefici previsti dall’ordinanza ministeriale n. 2057/FPC del 21/12/1990 (sospensione e rateizzazione del pagamento dell’imposta di successione e INVIM relativa al decesso di M.S. avvenuto il 9.4.1988) e che, pertanto, agli stessi, in ragione del pagamento della prima rata avvenuto il 30.8.1990, doveva applicarsi la definizione agevolata prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002.
Il Collegio rileva che l’assunto dai cui muovono i ricorrenti – secondo cui al riconoscimento dei benefici di cui all’indicata ordinanza, per effetto del richiamo ad essa fatto dall’art. 9, comma 17, cit. consegue automaticamente anche la relativa definizione agevolata da quest’ultimo disposta – non tiene conto che, per come rilevato dalia CTR, il presupposto d’imposta si era verificato in epoca antecedente (denuncia di successione del 8.9.1988) rispetto agli anni 1990. 19991 e 1992 presi in considerazione dell’art. 9, comma 17, cit.
Quest’ultima norma, infatti, limita l’ambito di applicazione della definizione agevolata per i debiti verso l’Amministrazione finanziaria alla «posizione relativa agii anni 1990, 1991 e 1992» e, dunque, in tali anni si deve essere verificato il presupposto di imposta che, diversamente, nel caso di specie si è concretizzato in epoca antecedente.
L’avvenuta rateizzazione degli importi dovuti dai contribuenti a titolo di imposta di successione deve, dunque, ricondursi ad un mero errore che, in quanto tale non può fondare alcun legittimo affidamento in capo a quest’ultimi circa la pretesa del riconoscimento dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 9, comma 17, cit. in quanto fondato sull’assenza del requisito da esso fissato. Ed invero, il legittimo affidamento del contribuente non può incidere sulla debenza di un tributo che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (da ultimo Cass. n. 370 del 2019).
7. Il ricorso va pertanto rigettato.
8. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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