CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2022, n. 12632
Decreto ingiuntivo – Credito per omesso pagamento del T.F.R. – Accoglimento dell’opposizione proposta dall’Inps – Parziale adempimento avvenuto nel corso del giudizio – Cessazione della materia del contendere – Esclusione
Rilevato che
nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto davanti al Tribunale di Roma, M.L. chiedeva di condannare l’Inps al pagamento – a carico del fondo di Garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 – della complessiva somma di Euro 13.077,47 oltre accessori a titolo di t.f.r., deducendo di essere stata ammessa al passivo del Fallimento M. s.r.I.,
il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione dell’Inps per difetto di allegazione del certificato di non opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite;
in seguito all’emissione del decreto ingiuntivo la L. è stata soddisfatta del suo credito dall’Inps, e, sebbene soddisfatta nella pretesa sostanziale, ella ha seguitato a coltivare la domanda in appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo;
la Corte d’appello ha dichiarato cessata della materia del contendere relativamente al credito principale e alla successiva corresponsione dello stesso, sul presupposto che la ricorrente fosse stata (parzialmente) soddisfatta; ha, invece, accolto la domanda secondaria con cui la L. rivendicava di essere titolare di un credito residuo di 62,27 euro, dovuto dall’Inps a titolo di rivalutazione ed interessi maturati sul t.f.r. già liquidato;
ha, infine, compensato le spese dei gradi di merito (monitorio e opposizione), visto “…il comportamento processuale delle parti ed in particolare la comprovata circostanza dell’avvenuto parziale adempimento da parte dell’Inps già prima dell’udienza di discussione del contenzioso in primo grado e non evidenziata al primo giudice”;
la cassazione della sentenza è domandata da M. L. sulla base di un unico motivo di ricorso;
l’Inps ha depositato controricorso.
Considerato che
l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 – 112, 115, 116 c.p.c., 1181 cc. 2697 cc. – omessa valutazione di una circostanza determinante”; la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere a fronte di un residuo debito dell’Inps; infatti, compensando le spese del doppio grado, la sentenza avrebbe fatto illegittimamente gravare sulla parte, risultata vittoriosa, una parte delle spese di lite; sostiene che nel caso di parziale sopravvenuto adempimento del debito portato nel decreto ingiuntivo sarebbe stato precluso al giudice dichiarare la revoca dello stesso e, conseguentemente di compensare le spese in violazione del generale principio di soccombenza; la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di merito sarebbe viziata in quanto fondata sull’omessa deduzione dell’avvenuto pagamento in primo grado;
afferma che il giudice di secondo grado avrebbe mancato di valutare la condotta dell’Inps di aver dedotto il pagamento soltanto dopo la notifica dell’opposizione;
il motivo merita accoglimento;
la Corte d’appello ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che, essendo stata la L. soddisfatta già prima della conclusione del giudizio di primo grado e non avendo il difensore della parte allegato tale circostanza decisiva in appello, la decisione di accoglimento del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale era stata correttamente adottata;
tuttavia, avendo la parte odierna ricorrente, anche nel giudizio di appello, coltivato la domanda diretta alla riforma del capo della pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Inps, è evidente che i motivi di contrasto fra le parti permanevano, e rendevano ineludibile una pronuncia del giudice;
nella controversia in esame soccorre il Supremo insegnamento, reso in analoga fattispecie, con cui si afferma che “Nell’ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l’obbligato non rinunci alla domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito.” (Cass. n. 4855 del 2021);
in definitiva il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale sarà tenuta a pronunciarsi anche in merito alle spese di questo giudizio;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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