CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32982
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Accertamento – PVC – Contenzioso tributario
Fatti di causa
il Fallimento della società F.S. Srl riceveva, il 25.10.2006, la notifica dell’Avviso di accertamento n. REK03T300899, attinente ad IVA ed IRPEG 2003, in conseguenza di Processo verbale di Costatazione (Pvc) redatto da funzionari dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno 2004. La società aveva domandato un cospicuo rimborso Iva (€ 300.000,00), e questo aveva provocato l’attività di accertamento. In particolare, l’Ente impositore rilevava l’erronea annotazione di costi, ritenuti in realtà indeducibili, per l’ammontare di Euro 7.706,00, nonché l’omessa contabilizzazione di ricavi di esercizio per complessivi Euro 100.649,00. In conseguenza l’Ente impositore accertava un reddito di impresa positivo per un valore di Euro 82.833,43, in luogo della perdita nell’annualità pari ad Euro 187.464,00 come invece era stato indicato nella dichiarazione dei redditi. In data 12.12.2006 la società presentava istanza di accertamento con adesione e, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per lo svolgimento del contraddittorio, il 21.3.2007 proponeva ricorso avverso l’Avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. L’opponente contestava la lesione del proprio diritto di difesa, in conseguenza del mancato invito al contraddittorio a seguito della presentazione di istanza di accertamento con adesione, nonché il vizio dell’atto impugnato, perché privo di motivazione o comunque recante una motivazione insufficiente. La CTP annullava l’avviso di accertamento contestato ritenendo lo stesso invalido non essendovi prova che, a seguito della presentazione di istanza di accertamento con adesione, la società fosse stata invitata a procedere al contraddittorio. La decisione dei giudici di primo grado era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sentenza n. 109, depositata il 4.4.2011.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale campana ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste con controricorso la società F.S. in fallimento, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato.
Ragioni della decisione
1.1. – L’Agenzia ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, del D.L.vo n. 218 del 1997, per avere la Commissione Tributaria Regionale impugnata erroneamente ritenuto che l’omessa convocazione del contribuente, il quale abbia proposto istanza di accertamento con adesione, comporti la nullità dell’Avviso di accertamento notificatogli.
1.2. – La controricorrente società, con il proprio motivo di ricorso incidentale condizionato contesta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del D.L.vo n. 546 del 1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale napoletana dichiarato inammissibile l’appello incidentale, perché non notificato alla controparte mentre, secondo le previsioni dello speciale rito tributario, l’appello incidentale può essere introdotto mediante mero deposito dell’atto insieme alle controdeduzioni proposte avverso l’appello principale.
2.1. – Con il proprio articolato motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate critica la decisione impugnata per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che sussista un obbligo, da parte dell’Ente impositore, di convocare il contribuente il quale, avendo ricevuto un avviso di accertamento, abbia proposto istanza di accertamento con adesione, e che, alla violazione di tale obbligo, consegua la nullità dell’avviso di accertamento.
La questione di diritto sollevata dall’Agenzia, invero, è già stata ripetutamente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Suprema Corte innanzitutto precisato che “in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”, Cass. sez. V, 30.12.2009, n. 28051. Con sforzo di sintesi ed esprimendosi con cristallina chiarezza, poi, le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi confermato l’orientamento giurisprudenziale, fornendo anche la chiara motivazione del suo fondamento, ed hanno sancito che “in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge”, Cass. SU, 17.2.2010, n. 3676. Questo consolidato indirizzo giurisprudenziale appare condivisibile, e vi si intende assicurare continuità. L’orientamento è stato peraltro confermato anche in tempi recentissimi, avendo il Giudice di legittimità, ad esempio, deciso che “in tema di accertamento con adesione, la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell’atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l’impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell’avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo”, Cass. sez. V, 24.8.2018, n. 21096 (cfr., anche, Cass. sez. V, 11.1.2018, n. 474).
Il motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
2.2. – La società controricorrente, mediante il proprio ricorso incidentale condizionato, censura la Commissione Tributaria Regionale napoletana per aver statuito che “relativamente all’appello incidentale presentato dalla difesa” del P.F.S. Srl, “mancando agli atti la prova dell’avvenuta notifica di detto atto all’Ufficio, le doglianze ed eccezioni formulate non possono essere accolte, per cui detto atto va rigettato”. La riflessione proposta dalla CTR, invero, induce a ritenere che, al di là delle espressioni utilizzate, il giudice di secondo grado abbia ritenuto di dover dichiarare improcedibile (inammissibile, se si preferisce) l’appello incidentale introdotto dalla contribuente, perché proposto mediante mero deposito dell’atto di impugnazione, senza procedere alla notificazione dello stesso in favore della controparte.
Occorre allora osservare che la Cassazione, in considerazione delle peculiarità del processo tributario, dotato di un proprio rito, ha ripetutamente ribadito che non possono trovare applicazione, nel corso dello stesso, le norme dell’ordinario rito civile, quando la materia sia disciplinata da specifiche norme dell’ordinamento processuale tributario. Con particolare riferimento alla questione di diritto in esame, in conseguenza, la Suprema Corte ha, pure di recente, sancito che “nel processo tributario, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni”, Cass. sez. VI-V, 18.4.2017, n. 9757, confermando un orientamento assolutamente consolidato e pienamente condivisibile (cfr., in senso conforme, Cass. sez. V, 25.6.2009, n. 15009, Cass. sez. V, 13.10.2006, n. 22023), al quale si intende pertanto assicurare continuità.
Il motivo di appello incidentale deve essere, pertanto, anch’esso accolto.
Alla luce di quanto esposto devono essere, quindi, accolti sia il ricorso principale sia quello incidentale, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, provvedendo pure a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ed il ricorso incidentale proposto dal Fallimento P.F.S. Srl, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e disciplinerà anche le spese di lite del presente ricorso per cassazione.
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