CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32986
Tributi – INVIM – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Iscrizione ipotecaria
Rilevato che
1. M.S. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 126/47/2012 del 25 giugno 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione (CTP Napoli n. 556/32/2009), ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria eseguita a suo carico su prodromica cartella di pagamento per Invim 1999; a sua volta basata su avviso di accertamento in rettifica Invim 1999 relativo ad immobile (sito in Napoli, Via (…) – V.le Costa) oggetto di trasferimento 3 giugno 1999.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
– il contribuente non aveva impugnato tale avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento successivamente emessa, di cui egli era venuto casualmente a conoscenza;
– la circostanza che l’avviso di accertamento in questione e la cartella non gli fossero stati notificati presso la sua residenza estera (in Lugano, come risultante dall’AIRE) bensì in Italia ex articolo 140 cpc, contrastava in effetti con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 366/07 (dichiarativa della parziale illegittimità degli articoli 58 e 60 d.P.R. 600/73, nonché 26 d.P.R. 602/73), ma tale sentenza non era nella specie rilevante, a fronte della pronuncia di inammissibilità del ricorso del contribuente emessa, nel suddetto giudizio di opposizione alla cartella, dalla corte di cassazione (ord. n. 23184/08) e costituente giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria;
– in presenza del giudicato ostativo così formatosi, risultava ‘indifferentè che la Corte Costituzionale si fosse pronunciata prima o dopo l’ordinanza della corte di cassazione.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, né dall’agenzia delle entrate, né dall’agente per la riscossione Equitalia Sud.
2.1 Con il primo motivo di ricorso il S. lamenta – ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 136 Cost. sull’efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che tali sentenze avevano efficacia retroattiva e comportavano, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’eliminazione dall’ordinamento della norma illegittima che, pertanto, non poteva più essere applicata ai rapporti giuridici ancora pendenti, come quello in oggetto.
2.2 Il motivo è infondato.
E’ vero che l’ordinanza di questa corte di legittimità n. 23184/08 è stata emessa, nel giudizio di opposizione alla cartella, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/07 sulla illegittimità delle norme notificatone in questione nei confronti di soggetti AIRE.
Ciò non toglie che la decisione qui impugnata meriti convalida.
Va infatti considerato che la pregressa emanazione della sentenza del giudice delle leggi non era di per sé tale da precludere l’evento processuale costituito dalla formazione del giudicato all’esito del giudizio di cassazione in oggetto.
E tale giudicato – consolidatosi non sulla pronuncia, in mera funzione processuale, della corte di cassazione bensì sull’assetto sostanziale del rapporto giuridico tributario così come rinveniente dalla sentenza di merito, siccome fatta oggetto del ricorso per cassazione – si è obiettivamente formato in senso tanto formale quanto sostanziale.
Il che appare necessario e sufficiente a disattendere la tesi del S., tutta incentrata sulla sola (diversa) consecuzione temporale tra la pronuncia di illegittimità costituzionale e l’ordinanza di cassazione.
In particolare, le doglianze in esame non danno conto del fatto che l’ordinanza di legittimità in esame ha sancito la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal S. “avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 34/20/06, depositata il 14 marzo 2006, con la quale è stato rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso del S. avverso cartella di pagamento notificatagli per INVIM relativa all’anno 1999” (così ord.cit.); e ciò “in quanto i motivi indicati risultano del tutto sforniti dei requisiti prescritti, per i ricorsi per cassazione avverso sentenze depositate a decorrere dal 2 marzo 2006, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., non essendo corredati del quesito di diritto, né delle indicazioni previste dal secondo periodo di tale norma per il caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 (per il quale si richiede un momento di sintesi — omologo del quesito di diritto — che circoscriva chiaramente i limiti della censura, in modo da non generare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità: Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007)” (ivi).
Da tutto ciò si evince dunque che il giudicato sulla statuizione di appello poté formarsi (ed in effetti si è formato) pur in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale; e, inoltre, che tale sentenza non poté essere applicata dalla corte di legittimità (nemmeno d’ufficio, ove non dedotta dal ricorrente) in quanto quest’ultima non venne ritualmente investita del fondo della questione, proprio perché veicolato attraverso un ricorso inammissibile in quanto non rispondente al modello legale (in tal senso, con riguardo all’ipotesi di jus superveniens: Cass. 23518/18).
Correttamente, dunque, la sentenza della commissione tributaria regionale, qui impugnata, ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria, in quanto basata su atto impositivo e cartella che si erano ormai consolidati in forza di giudicato (rapporto esaurito).
3.1 Con il secondo motivo di ricorso il S. lamenta – ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 quater d.l. 564/94 conv.in l. 656/94, in relazione agli articoli 2 e 3 D.M. Finanze 37/1997. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittimo il diniego di autoannullamento da parte dell’amministrazione finanziaria stante il sopravvenire del giudicato a quest’ultima favorevole, nonostante che la sentenza della Corte Costituzionale fosse intervenuta prima, tanto della citata ordinanza della corte di cassazione, quanto della decisione sull’impugnazione del silenzio-rifiuto in autotutela.
3.2 Il motivo è inammissibile perché non pertinente alla decisione censurata. Quest’ultima non fa infatti menzione alcuna della procedura di annullamento in autotutela instaurata dal S.; procedura in realtà dedotta in altro ricorso per cassazione (n. 18094/13), relativo ad altra sentenza della commissione tributaria regionale Campania (n. 127/47/12).
4.1 Con il terzo motivo di ricorso il S. deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 2909 cod.civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la questione era già stata risolta in senso a lui favorevole (illegittimità della notificazione in Italia e conseguente annullamento degli atti impositivi e dell’ipoteca medio tempore iscritta) con sentenza CTP Napoli n.555/32/99, in giudicato, relativamente ad analoga questione tra le stesse parti (rettifica Invim 1998); il che determinava la possibilità di contrasto tra giudicati.
4.2 Il motivo è infondato.
La menzionata sentenza della commissione tributaria provinciale Napoli n. 555/32/09 (effettivamente passata in giudicato, come da certificato di segreteria allegato agli atti del presente giudizio) non può produrre alcun effetto preclusivo nel presente giudizio.
Ancorché emessa tra le stesse parti ed in relazione al medesimo tributo (Invim) essa ha riguardato, come riconosciuto dallo stesso S., una diversa rettifica; concernente un diverso immobile ed un diverso atto di trasferimento (intercorso del 1998).
Inoltre, tale sentenza – di parziale accoglimento del ricorso del contribuente e di annullamento parziale di iscrizione ipotecaria – ha potuto (dovuto) fare applicazione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale sulle modalità di notificazione, dal momento che in quel giudizio (Invim 1998) nessun giudicato ostativo si era formato (posto che, come detto, l’ordinanza della corte di cassazione summenzionata ha avuto esclusivo riguardo alla cartella per Invim 1999). Ciò esclude, al contempo, sia qualsivoglia incongruenza tra le due sentenze di merito (CTP nn. 555 e 554) chiamate a pronunciarsi (ancorché nello stesso giorno e da parte degli stessi giudici) in contesti tutt’affatto diversi (l’una in rapporto pendente, l’altra in rapporto esaurito); sia il paventato conflitto tra giudicati, in realtà relativi a fattispecie impositive differenti.
Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
– v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32986 - Qualora nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella, non impugnata, non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 4040 depositata il 9 febbraio 2023 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19068 del 14 giugno 2022 - Il processo tributario non è giudizio sull'atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8308 depositata il 23 marzo 2023 - Avuto riguardo alle statuizioni rese in sede di cassazione (totale o parziale) della sentenza impugnata, il rinvio per ragioni di merito (cd. proprio) costituisce la fase rescissoria…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18250 depositata il 7 giugno 2022 - Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…