CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 33028
Cassa di Previdenza ragionieri e periti commerciali – Pensione di vecchiaia – Regime originario ex art. 3, co. 12, della L. n. 335/1995 – Principio del pro rata
Rilevato che
con la sentenza n. 1742/2014, la Corte d’Appello di Bologna respingeva l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNRP) contro la sentenza che aveva ritenuto sussistente il diritto del ragioniere G.G., iscritto alla Cassa, a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 dicembre 2004 nella misura calcolata in forza del regime antecedente alle delibere emanate dalla Cassa il 22 giugno 2002, il 7 giugno 2003, il 20 dicembre 2003, con condanna della Cassa a corrispondergli la pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo, nel rispetto del principio del pro rata;
a fondamento della pronuncia, la Corte, per quanto di interesse, richiamava i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18136/2015 e n. 17742/2015), mediante i quali era stato affermato che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, della I. n. 296 del 2006, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della I. n. 147 del 2013;
avverso detta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha proposto ricorso articolato su due motivi; G.G. è rimasto intimato; la CNPR ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
con il primo motivo il ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12 della l. 335 del 1995 come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 488 della I. 27.12.13 n. 147, sostenendosi che le norme sopravvenute hanno sanato retroattivamente le delibere adottate dalle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (e, quindi, anche dalla CNRP) che non hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata, conservandone, pertanto, la piena legittimità ed efficacia; col secondo motivo la Cassa denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12 della legge 335 del 1995 (art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.) lamentando che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in maniera distorta ritenendo che esso, derogando al generale criterio dell’applicazione della normativa vigente al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, consente di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali non è maturato alcun diritto a pensione; e nel senso che detto principio consente al pensionato di conservare, nell’ambito dello stesso sistema, il criterio quantitativo di determinazione della pensione a sé più favorevole. Non sussiste, invece, un diritto quesito dell’assicurato a conservare i più favorevoli criteri di liquidazione della prestazione precedentemente vigenti, in quanto il diritto a pensione viene ad esistenza solo nel momento in cui sono realizzati i requisiti previsti dalla legge. In conseguenza, le delibere adottate ben potevano rettificare in senso peggiorativo il previgente regime di calcolo del trattamento pensionistico, con riguardo alle posizioni assicurative degli iscritti che non avessero ancora maturato i requisiti per accedere a quel trattamento; sulle questioni di merito affrontate e risolte con la sentenza impugnata, con la memoria presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la CNPR ha dichiarato di prendere atto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17742 dell’8 settembre 2015 con riguardo l’applicabilità del criterio pro rata ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza ante 1 gennaio 2007; principio di diritto che trova applicazione anche al trattamento pensionistico del ragioniere G.;
non avendo la CNRP rinunciato al ricorso, occorre comunque passare all’esame dei motivi i quali possono esaminarsi congiuntamente in quanto pongono questioni di interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativo che disciplina la materia dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP; a fondamento della decisione occorre ribadire la validità dei seguenti principi enunciati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 17742 dell’8 settembre 2015 e n. 18136 del 16.09.15 a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto nell’ambito della Sezione ordinaria:
A. Nel regime dettato dalla L. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27.12.06 n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 10 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione;
B. invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dalla citata L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 10 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”;
C. l’applicazione di tali principi non dà luogo alla violazione di quelli enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo paventata dalla parte intimata con la memoria di costituzione; al riguardo può farsi rinvio alla motivazione della sentenza delle Sezioni unite 8.09.15 n. 17742 che, con riferimento alla fattispecie in esame, esclude la violazione di detti parametri; da quanto fin qui osservato discende che il ricorso deve essere rigettato; nulla va disposto per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensive;
sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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