CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40728
Tributi – Contenzioso tributario – Giudizio di legittimità – Adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 – Rinuncia al giudizio – Mancata notifica al controricorrente – Inammissibilità del ricorso
Premesso che
I contribuenti P.D. e P.F. hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2006 con i quali – a seguito dell’accertamento condotto nei confronti della contribuente P.E. SRL, effettuato con metodo analitico induttivo a termini dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale veniva rideterminato il reddito di impresa della predetta – veniva rideterminato il maggior reddito da partecipazione;
che i contribuenti hanno dedotto l’infondatezza della pretesa erariale nei confronti della società partecipata in quanto fondata su presunzioni di secondo grado, nonché l’erronea imputazione dei redditi ai soci, sia per in violazione del principio di doppia imposizione, sia per mancata prova di percezione del reddito da parte dei soci, sia, infine, in quanto le quote da loro possedute in relazione al periodo di imposta oggetto di accertamento sarebbero state inferiori, sino al 20 novembre 2006, rispetto a quanto accertato dall’Ufficio;
che la CTP di Bari ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti, riducendo parzialmente gli importi quale effetto della riduzione dell’accoglimento parziale del ricorso proposto dalla società partecipata;
che la CTR della Puglia, con sentenza in data 30 marzo 2015, ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti, ritenendo che i soci non abbiano provato la mancata distribuzione degli utili extracontabili, rigettando anche l’eccezione di divieto di doppia imposizione sul presupposto della duplicazione dell’imposizione in termini meramente economici e non anche giuridici;
che i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, chiedendo ulteriormente riunirsi il presente giudizio a quello pendente avverso la sentenza che aveva deciso l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento nei confronti della società partecipata;
che resiste con controricorso l’Ufficio;
Considerato che
Nel corso del giudizio ha spiegato intervento volontario la contribuente L.A., quale erede di P.D., come risulta dal certificato di morte del de cuius e dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata dalla L. spendendo la qualità di erede del contribuente de cuius;
che il ricorrente P.F. e l’intervenuta hanno dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193;
che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge 10 dicembre 2016 n. 225, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere ulteriormente dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato e che in entrambe le ipotesi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 24083);
che la rinuncia non risulta notificata al controricorrente;
che la rinuncia agli atti del giudizio di legittimità, a norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., deve essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto e che in difetto di tali requisiti l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. U., 18 dicembre 2010, n. 3876; Cass., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13923);
che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per venir meno dell’interesse ad impugnare di parte ricorrente;
che in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass., Sez. V, 27 aprile 2018, n. 10198);
che nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
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