CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4922 – L’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente per tali finalità non costituisce attività commerciale, non esclude che siano soggetti ad imposta i redditi provenienti da altre attività svolte da tali enti, come quelli fondiari derivanti dalla locazione di immobili