CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4421

Tributi – Definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 – Estinzione del giudizio

Rilevato che

Con sentenza n. 423/32/13, depositata il 13 dicembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della dalla C.E.R.C. (…) S.p.A., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2004. L’accertamento traeva origine da verifica svolta dalla Guardia di Finanza presso la società, iniziata il 3 aprile 2007, protrattasi sino al 31 maggio 2007, come da relativo processo verbale di constatazione, e ripresa in data 11 giugno 2007 con la redazione di nuovo processo verbale di constatazione, dopo che in data 7 giugno 2007 la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa per l’anno accertato ai fini IRES, elevando il risultato civilistico d’esercizio da una perdita dichiarata di Euro 345.609,00 ad un utile di Euro 1.239.391,00, nonché, ai fini fiscali, apportando una variazione in aumento di Euro 317.000,00 per mezzo di dichiarazione, nella misura di un quinto, per l’annualità in questione, di una plusvalenza da cessione di immobili indicati come strumentali, omessa nell’originaria dichiarazione.

Avverso la sentenza della CTR la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il P.G. ha depositato nei termini proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al giudizio, avendo la ricorrente avanzato nei termini domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella I. 1° dicembre 2016 n. 225, versando gli importi dovuti per detta causale.

Considerato che

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al giudizio da parte della ricorrente, controfirmata dall’Avvocatura dello Stato, con contestuale declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi della succitata disposizione di legge, avendo la ricorrente comprovato di avere provveduto al pagamento integrale dell’importo determinato al fine della definizione agevolata della controversia.

2. Nulla va tuttavia statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

3. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella I. 1° dicembre 2016, n. 225.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.