CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4498 – La delibera di nomina e la delibera di rielezione dell’amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La cessazione dell’amministratore dall’ufficio, benché rieletto, determina, quindi, l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilità ai terzi