CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1134
Tributi – IVA – Accertamento – Motivazione dell’atto – Per relationem – Legittimità – Condizioni
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primo grado, rigettava l’appello dell’ufficio proposto nei confronti di una sentenza della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso proposto da P. A. quale legale rappresentante della A.S.D. S. O. C5, contro l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IVA per l’anno 2010 sul presupposto del difetto di motivazione dell’atto.
Secondo la CTR l’atto di accertamento non recava come allegato l’elenco CLIFO clienti e fornitori sul quale si era fondato l’accertamento dell’ufficio, riportandone al suo interno una parte che non consentiva la comprensione di quanto contestato, impedendo l’esercizio del diritto di difesa al contribuente. Lo specchietto riprodotto nell’avviso, secondo la CTR, contenendo solo il nominativo e il codice fiscale della controparte, nonché l’imponibile delle operazioni ricostruite e l’indicazione delle imposte “non era in grado di ricostruire con precisione, in relazione alla contestazione la natura delle prestazioni, il loro esatto singolo importo, la data in cui si sarebbero svolte.”
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
Con il primo motivo la ricorrente deduce, pur non rubricandolo in alcun modo, il vizio di travisamento della prova, poiché la CTR non avrebbe attribuito agli elementi riportati nell’accertamento il significato loro proprio al fine di conclamare la prova della mancata dichiarazione di redditi accertati per il tramite del documento riportato in stralcio, contenente tutte le informazioni utili per individuare i redditi non dichiarati ed i fornitori con i quali il contribuente avrebbe operato.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, nonché dell’art.42 c.3 dPR n.600/1973 e 56 c.5 dPR n.633/1972, oltre che dell’art.21 d. l.n. 78/210 e dell’art.2697 c.c. La CTR avrebbe errato nell’escludere valenza probatoria alle comunicazioni trasmesse per via telematica contenute nel c.d. spesometro integrato, dalle stesse emergendo i fornitori ed i clienti di un contribuente, al fine di scoraggiare intenti evasivi ed elusivi. Elementi dei quali l’Ufficio si era avvalso e che, stante la mancanza di risposta del contribuente alla richiesta di produzione di documenti, erano poi sfociati nell’accertamento impugnato.
Aggiungeva che nel corso del giudizio era comunque stata prodotta la scheda integrata di tutti gli elenchi estratti dal sistema informativo, in modo da consentire il riscontro concreto circa la fedele trasposizione del contenuto all’interno dell’accertamento.
Il primo motivo e inammissibile.
La censura, in verità, ben lungi dal prospettare un travisamento della prova da parte del giudice di merito, tende ad ottenere da questa Corte una valutazione circa la portata probatoria di uno stralcio di un documento in sé insuscettibile di essere considerato come non equivoco o insuscettibile di essere interpretato in modo diversi o alternativi.
Passando invece al secondo motivo di censura, lo stesso è fondato.
Ed invero, è noto che l’art. 7, co. 1, della I. n. 212 del 2000 consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, ossia l’insieme di quelle parti dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato– cfr.Cass. n. 9323/2017, Cass.n.9032/2013-.
Ha poi chiarito Cass. n. 20416/2018 che per contenuto essenziale deve intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. Se dunque va ritenuto legittimo l’atto nel quale l’Amministrazione finanziaria pone il contribuente nelle condizioni di “conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali”, risulta palese l’errore in diritto nel quale è incorso il giudice di merito, il quale non ha considerato che la specifica indicazione degli elementi concernenti le negoziazioni della parte contribuente con i terzi e gli importi delle prestazioni costituiva, rispetto alla ripresa a tassazione contestata alla parte contribuente, rigorosa applicazione della previsione contenuta nell’art. 7 l.n.212/2000, nella lettura fatta propria dal diritto vivente, laddove autorizza l’amministrazione a non allegare l’atto sul quale si fonda l’accertamento che ne riproduca il contenuto essenziale. Essenzialità che, d’altra parte, non poteva che essere commisurata alla specificità della contestazione ed al contegno tenuto dalla parte contribuente in sede di mancata risposta alla richiesta di documenti.
La CTR, per converso, ha in definitiva considerato che il contenuto dell’accertamento dovesse riprodurre la prova della fondatezza della pretesa che, per converso, è affidata all’esito del giudizio ed alla dimostrazione che le parti possono offrire rispetto a quanto indicato nell’atto di accertamento. Circostanza che è vieppiù conclamata dal fatto che l’ufficio aveva, ne corso del giudizio, versato in atti l’integrale documento relativo allo spesometro, proprio per consentire al giudice la valutazione in ordine alla corrispondenza dello stralcio contenuto nell’avviso con il documento.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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