CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1710
Tributi – Condoni – Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018 – Cd. “pace fiscale”
Rilevato che
– quanto al procedimento RG n. 23923/2012, con sentenza 351/04/2011, depositata il 18 luglio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da L.M. di M.L. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nonché di Equitalia Polis s.p.a. avverso la sentenza n. 242/15/2008 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la somma dovuta a titolo di Irap e Iva, per l’anno 2002, a seguito di presupposto avviso di accertamento RET020200279/2006 non impugnato dalla contribuente;
– nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento in questione per mancato perfezionamento della notifica, a mezzo posta, del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della società;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste la società con controricorso; rimane intimata Equitalia Polis s.p.a.;
– quanto al procedimento RG n. 27865/2014, con sentenza n. 656/04/2013, depositata I’11 novembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da G.A.M. e S.S., quali soci di L.M. di M.L. & C. s.a.s. (già L.A. di G.A.M.G. & C. s.n.c) nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nonché della detta società e degli altri soci M.L. e A.L. (quali terzi chiamati in causa) avverso la sentenza n. 131/15/2011 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dai suddetti soci avverso gli avvisi di accertamento REQ010201174/2006 (per G.) e REQ010201178/2006 (per S.) relativi al reddito di partecipazione, ai fini Irpef, in relazione al maggiore reddito accertato nei confronti della società, per l’anno 2002, con avviso RET020200279/2006;
– nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto illegittimo l’accertamento del maggior reddito di partecipazione di cui agli avvisi di accertamento impugnati, essendo stato con sentenza n. 351/2011 della CTR della Campania, sez. staccata di Salerno, disposto, in riforma della pronuncia di primo grado, l’annullamento della cartella di pagamento per nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della società;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, ali resistono con rispettivi controricorsi, G.A.M. e S.S., quali soci, nonché la società e gli altri soci M.L. e A.L.
– con riferimento al giudizio RGN 23923/12, in data 18 giugno 2019, la società ha depositato istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, depositando documentazione relativa alla medesima (domanda di definizione agevolata e quietanza di versamento della prima rata);
– in relazione al procedimento RGN 27865/2014, i contribuenti G.A.M. e S.S. hanno depositato istanza di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, depositando documentazione relativa alla medesima (domande di definizione agevolata e quietanze di versamento della prima rata);
– nel procedimento RGN 23923/12, con ordinanza del 26 giugno 2019, disposta la riunione a quest’ultimo del procedimento RGN 27865/2014 in ragione della connessione non solo soggettiva ma anche oggettiva tra le due cause, preso atto della istanza di sospensione del giudizio presentata dai contribuenti (in seno al procedimento RGN 27865/2014) il processo veniva rinviato a nuovo ruolo;
– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197
Considerato che
– preliminarmente, va confermata la già disposta riunione (con ordinanza del 26 giugno 2019, in seno al procedimento RGN. 23923/12) a quest’ultimo procedimento di quello RGN 27865/2014 per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva aventi ad oggetto rispettivamente l’impugnazione della cartella di pagamento conseguente all’avviso non impugnato emesso nei confronti della società L.M. di M.L. & C. s.a.s., e l’impugnazione da parte dei soci G.A.M. e S.S. degli avvisi di accertamento, ai fini Irpef, per imputazione per trasparenza dei maggiori redditi accertati in capo alla società ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986;
– nel procedimento RGN 23923/12, con il primo motivo, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR- nell’annullare la cartella di pagamento per nullità di notifica del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della società – omesso di considerare la circostanza decisiva dell’avvenuta notifica dell’atto impositivo sia presso la sede legale nelle mani di persona qualificatasi “incaricata” alla ricezione che presso il domicilio del legale rappresentante nelle mani di familiare dichiaratosi convivente;
– con il secondo motivo, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR- nel dichiarare che nella relata di notifica del presupposto avviso non era dato rinvenire né le generalità, né la qualità delle persone che avevano ricevuto l’atto né il rapporto intercorrente con il destinatario medesimo- omesso di considerare che – come già evidenziato dall’Agenzia nelle controdeduzioni in appello- dalla relata di notifica si evinceva la consegna dell’atto nella sede legale della società nelle mani di persona qualificatasi quale incaricata;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/73, 7 della legge n. 890/82 nonché 137 e segg. c.p.c., per avere la CTR ritenuto nulla la notifica a mezzo posta del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della società ancorché, per giurisprudenza di legittimità (Cass., SU, n. 9962/2010), fosse irrilevante l’indicazione nella relata delle generalità della persona del consegnatario del piego nel caso in cui, come nella specie, il piego fosse stato consegnato nella sede della società a persona qualificatasi “incaricata” alla ricezione e dunque al destinatario medesimo;
-nel procedimento RGN 27865/14, con l’unico motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 14 della legge n. 890/82, 2699 c.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittimi gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione in questione stante la rilevata -nel procedimento avente ad oggetto l’impugnativa della cartella – nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della società sul quale si era fondato quello disposto, ai fini Irpef, per trasparenza nei confronti dei soci; al riguardo, ad avviso dell’Agenzia, la notifica del presupposto avviso di accertamento nei confronti della società era stata correttamente effettuata, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/82, presso la sede legale nelle mani di persona qualificatasi “incaricata” nonché, per maggiore certezza, anche presso il domicilio del legale rappresentante, nelle mani di familiare dichiaratosi convivente;
– con riferimento al giudizio RGN 23923/12, la società ha formulato istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, depositando copia della relativa domanda, tempestivamente presentata il 31 maggio 2019 di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 1002007002909549000, per l’anno 2002, nonché della quietanza di versamento, effettuato in data 31 maggio 2019, della prima rata di euro 1.359,00;
– nel procedimento RGN 27865/14, i contribuenti hanno formulato istanza di sospensione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia delle relative domande, tempestivamente presentate il 24 maggio 2019 di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. REQ010201174/2006 (per G.) e n. REQ010201178/2006 (per Senatore), per l’anno 2002, nonché delle quietanze di versamento, effettuato in data 24 maggio 2019, delle prime rate rispettivamente di euro 296,17 e di euro 468,15;
– tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, « In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d. l. n. 119 del 2018, con v., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell’art. 6 del d. l. n. 119 del 2018, «L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (da ultimo, Cass. n. 21463/21);
– rilevato che, con riguardo ad entrambi i giudizi, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, gli stessi vanno dichiarati estinti a norma delle disposizioni appena citate;
– in conclusione, previa riunione dei ricorsi, vanno dichiarati estinti entrambi i giudizi;
– ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
– con riguardo al procedimento RGN 27865/14, in considerazione della pronuncia di estinzione del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018);
P.Q.M.
riunisce al giudizio RGN 23923/12 quello RGN 27865/14;
– dichiara estinti i giudizi e pone, in entrambi, le spese a carico di chi le ha anticipate;
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