CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1763
Inps – Omissione contributiva – Verbale ispettivo – Rapporti di collaborazione per prestazioni occasionali – Coordinamento con la cooperativa
Rilevato che
1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 11/2020, ha confermato la pronuncia n. 146/2018, emessa dal Tribunale della stessa sede, con la quale: a) era stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito per euro 3.750,00, pari alla sanzione per l’obbligo contributivo ipotizzato nel verbale del 12.9.2014, proposta da il P. società cooperativa sociale, nei confronti dell’INPS; b) era stata accertata la legittimità del medesimo verbale redatto dall’INPS e conseguentemente, del certificato di variazione n. 37761620, notificato alla società dall’INAIL; c) erano state respinte le restanti domande della società ricorrente; d) in accoglimento della domanda riconvenzionale, era stata condannata la società a pagare all’INPS l’importo di euro 23.210,00 a titolo di contributi e somme aggiuntive, oltre accessori.
2. I giudici di secondo grado hanno ritenuto, in sintesi, corretta la statuizione del Tribunale che aveva ravvisato, negli incarichi conferiti dalla società a ventitré persone fisiche per la lettura dei misuratori del gas metano, dei rapporti di collaborazione per prestazioni occasionali caratterizzati dal coordinamento con la cooperativa e non, invece, dei contratti d’opera come formalmente stipulati.
3. Per la cassazione ricorre il P. Società Cooperativa Sociale con un unico motivo.
4. L’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
6. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; deduce che la Corte territoriale aveva radicalmente omesso di rappresentare, anche soltanto succintamente, l’iter argomentativo seguito per rintracciare, nelle prestazioni dei cd. Letturisti, il necessario requisito del coordinamento, risolvendosi, invece, l’assunto in una decisione apodittica e non riscontrata dalle prove testimoniali assunte.
2. Il motivo è inammissibile.
3. In primo luogo, deve rilevarsi che sono denunciabili ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., le sole fattispecie di motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, tale da determinare una violazione costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 4965/2018), anche esse non sussistenti nell’iter argomentativo e decisionale della Corte di merito: ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso in esame ove è stato chiaramente esplicitato, con adeguate argomentazioni, che vi fosse un coordinamento preventivo dell’attività dei letturisti con quella della cooperativa e che, quindi, fosse corretta la riqualificazione dei rapporti posta a fondamento dell’accertamento dell’INPS.
4. In secondo luogo, va sottolineato che le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c., su questioni di fatto decise, come nella fattispecie, in modo conforme dai giudici del merito, sono inammissibili ex art. 348 ter uc c.p.c. vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme”.
5. In terzo luogo, deve in ogni caso precisarsi che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).
6. Solo per completezza è opportuno specificare che- va specificato- che, relativamente al vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost., esso sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010): anche questa ipotesi non è ravvisabile nel caso de quo.
7. Inoltre, va sottolineato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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