CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16572
Tributi – IRAP – Medico convenzionato SSN – Organizzazione minima per il mantenimento del rapporto convenzionale – Presupposto di imposta – Esclusione – Diritto al rimborso
Ritenuto in fatto
M.S., esercente la professione di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, presentava richiesta di rimborso dell’Irap versata per gli anni 2005, 2006 e 2007, allegando l’insussistenza del presupposto impositivo costituito dalla autonoma organizzazione.
A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate la contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valenzia, che lo accoglieva con sentenza n. 47 del 2011.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n.47 del 15.1.2014.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
L’intimata non propone contriricorso. Successivamente deposita memoria.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere rigettato.
1. Con il primo motivo si deduce:”Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs 446/97; violazione e/o falsa applicazione art. 2697 cod.civ. , in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto irrilevante l’utilizzo di diversi elementi di organizzazione tra i quali le prestazioni di lavoro dipendente di una segretaria a tempo parziale
2. Con il secondo motivo si deduce: Violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.-Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n.4 cod.proc.civ.”, avendo la C.T.R. omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta dall’Ufficio relativamente alla sussistenza degli indici rivelatori della autonoma organizzazione (tra cui le spese per lavoro dipendente).
3. Con il terzo motivo si deduce : “Violazione e/o falsa applicazione art. 36 n.4 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ.”, in quanto la sentenza è carente della “succinta esposizione dei motivi di fatto e diritto”.
I motivi primo, secondo e terzo sono infondati. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza impugnata contiene l’esposizione delle ragioni per cui è stata ritenuta l’insussistenza del presupposto impositivo, avendo i giudici di merito rilevato che la locazione di uno studio, l’utilizzazione di beni strumentali minimi e la presenza di una segretaria a tempo parziale non integrano l’esercizio di una attività autonomamente organizzata richiesto dall’art. 3 del d.lgs. 446 del 1997 per l’assoggettamento all’Irap. La motivazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22027 del 21/09/2017, Rv. 645678 – 01). Inoltre non costituisce elemento eccedente il requisito organizzativo minimo indispensabile, e quindi non integra il presupposto della autonoma organizzazione, l’utilizzazione di lavoro altrui non superiore all’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016; con specifico riferimento al medico di base che impieghi una dipendente con mansioni di segretaria Sez. 6-5 n.27377 del 2017).
4. Con il quarto motivo si deduce: “Motivazione apparente-Violazione dell’art. 111 comma 6 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 cod.proc.civ.”, poiché “le scarne ed apodittiche argomentazioni utilizzate dalla CTR si concretizzano in una motivazione meramente apparente”. Il motivo è inammissibile perché, pur essendo intitolato quale error in procedendo, articola in concreto una censura di carenza di motivazione, non più prevista quale motivo di ricorso per cassazione dal vigente art. 360 primo comma n.5 cod.proc.civ. applicabile ratione temporis.
Si compensano le spese considerato che il richiamato orientamenti interpretativo è successivo alla proposizione del presente ricorso per cassazione.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 relativo al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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