CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19775 – Nel rito del lavoro, l’unica deroga al principio generale dell’impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall’art. 433 c.p.c., che disciplina l’appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso