CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19778
Gestione commercianti – Cartella esattoriale – Omessi contributi – Limite reddituale ex art. 44 DL 269/2003 – Carattere abituale e prevalente dell’attività svolta – Omesso accertamento
Con sentenza del 26.4.16 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma di sentenza del 4.4.14 del tribunale di Trapani, ha rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per contributi relativi alla gestione commercianti per gli anni 2005/2009 per attività di commercio di imbarcazioni per la quale il contribuente era stato iscritto d’ufficio nella detta gestione.
In particolare, la corte territoriale ha escluso il limite reddituale dei €5000 di cui all’articolo 44 DL 269 del 2003, applicato invece dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza ricorre il contribuente C. A. per quattro motivi, resiste Riscossione con controricorso; l’Inps ha depositato procura.
Con memoria si è costituito C. M., erede del contribuente, come da dichiarazione di successione versata in atti.
Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’articolo 2222 c.c. e 49 legge 88/89, per avere la corte territoriale trascurato il carattere occasionale e stagionale dell’attività, peraltro svolta da soggetto invalido ultrasettantenne, come rilevato del resto da precedente ispezione dell’INPS acquisita in atti.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 202 legge 602/96, per avere la corte territoriale trascurato la non abitualità e prevalenza dell’attività.
Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al motivo predetto, con particolare riferimento alla ricorrenza dei presupposti di iscrizione e soprattutto dell’abitualità e prevalenza, trattandosi di lavoro autonomo.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’articolo 152 bis att. c.p.c., per mancata indicazione nella liquidazione delle spese di lite della effettuazione della decurtazione da 80% dei compensi in favore della pubblica amministrazione assistita da propri funzionari.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati, in quanto la sentenza non ha effettuato alcuna valutazione sul carattere abituale e prevalente dell’attività svolta dal contribuente, limitandosi ad escludere l’applicabilità dei limiti di reddito (sul mero presupposto che essi operano per la gestione separata e non anche per la gestione commercianti).
A fronte della affermazione contenuta sin dal ricorso introduttivo sulla occasionalità dell’attività svolta nell’impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalla corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell’impegno (nei tratti già precisati da Cass. n. 1684 del 2021), elemento costitutivo ineludibile ai fini dell’insorgere del debito contributivo in questione (cfr. Cass. n. 4440 del 2017) e della cui prova è onerato l’ente previdenziale (Cass. 10426 del 2018 e 8613 del 2017).
Il motivo sulle spese resta assorbito.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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