CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19781
Mobbing – Violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore – Nesso causale tra pregiudizio alla salute e condizioni dell’ambiente di lavoro – Insussistenza – Risarcimento dei danni – Esclusione
Rilevato
– che, con sentenza del 22 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Latina sulla domanda proposta da A.C. nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Latina, avente ad oggetto la condanna di dette amministrazioni al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali, psichici, morali, biologici e per mobbing conseguenti alle precarie condizioni ambientali degli uffici presso cui prestava servizio, in parziale riforma della decisione predetta si pronunziava per il rigetto della domanda medesima;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, all’esito dell’istruttoria svolta sfociata nell’espletamento di una prima CTU poi rinnovata con rinuncia del consulente incaricato e rimessione della CTU ad un collegio di consulenti tecnici, non essere emersa con sicurezza la sussistenza di un nesso causale tra la patologia lamentata dalla ricorrente e l’esposizione a fattori riconducibili all’ambiente di lavoro né l’imputabilità all’amministrazione datrice di comportamenti, positivi o omissivi, tenuti in violazione del dovere di tutela dell’integrità fisica e psichica della lavoratrice della lavoratrice ex art. 2087 c.c.;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale le predette amministrazioni, pur intimate, non hanno svolto alcuna attività difensiva;
Considerato
– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., lamenta il carattere apparente della motivazione resa dalla Corte territoriale fondata sul recepimento acritico delle conclusioni dei consulenti a loro volta immotivate;
– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di una serie di elementi di fatto allegati e provati, a suo dire, idonei ad attestare la ricorrenza dell’invocato nesso causale;
– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione delle certificazioni attestanti l’essere le numerose crisi respiratorie che avevano colpito la ricorrente avvenute tutte sul posto di lavoro, a suo dire, idonee a comprovare la riconducibilità del pregiudizio alla salute sofferto dalla ricorrente medesima alle condizioni dell’ambiente di lavoro;
– che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. è prospettata in relazione al malgoverno delle regole sull’onere della prova per aver la Corte territoriale valutato non provato l’inadempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica della ricorrente;
– che, con il quinto motivo, si deduce la nullità della sentenza in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale non avendo consentito alla ricorrente adeguata replica alle conclusioni del collegio dei consulenti e, comunque, non avendo dato rilievo agli argomenti difensivi sviluppati dalla stessa nelle note difensive e fondando il proprio convincimento sulle sole conclusioni del collegio;
– che i primi tre motivi devono ritenersi inammissibili, non ricorrendo i denunciati vizi di motivazione e di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per risolversi le svolte censure nella mera confutazione degli esiti del libero apprezzamento della Corte territoriale circa gli elementi di fatto e la documentazione fatti oggetto delle espletate CTU e dell’iter motivazionale che supporta il decisum; che, di contro, infondato si appalesa il quarto motivo atteso che, piuttosto che nella denunciata violazione delle regole sull’onere della prova, la censura si sostanzia nella confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’efficienza probatoria dei dedotti elementi di fatto;
che, parimenti infondato risulta il quinto motivo, per essere la nullità ivi denunciata, afferente alla irregolarità del contraddittorio sull’espletata CTU, una nullità relativa che era onere della ricorrente eccepire alla prima difesa utile e così già in sede di discussione della causa in appello (del che non vi é neppure allegazione);
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese di lite, non avendo le amministrazioni intimate svolto alcuna difesa;
P.Q.M.
rigetta il ricorso
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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